Cosa sono i contratti
di solidarietà espansiva?
In base all’art. 41 del dlgs 148
del 2015 “1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del dlgs 81
del 2015[1],
prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della
retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo
personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto
sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso
l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 88 del 1989, pari, per i primi
dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto
collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto
contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del
contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29
anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi
tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è
dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori.
2-bis. Nei confronti dei
lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione
della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui
al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di
cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini
pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale
contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti
versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1
e 2.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i
datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano
proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di
cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate
dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non
devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione
dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto
a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che
ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della
carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche
con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle
imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al
comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di
vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi
di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con
decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto
trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una
prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il
trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga
entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di
orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto
periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la
retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento
retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la
disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini
dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la
determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che
abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato
il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti
un trattamento pensionistico più favorevole.
7. I contratti collettivi
di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del
lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte
della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione
concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione
territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla
corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la
sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a
norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di
norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere
finanziario e creditizio".
[1]
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria.
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