giovedì 24 settembre 2015

Come è disciplinato il trasferimento dei dirigenti sindacali nel settore pubblico?

In base all'art. 18 comma 4 CCNQ 7 agosto del 1998" Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente”

mercoledì 23 settembre 2015

Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo parziale?


In forza dell’art. 11 del Dlgs 81 del 2015 “La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638[1], e dividendo l'importo così ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.




[1] Art. 7.
   1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali, per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore  al  1  gennaio  di  ciascun anno.
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di cui al  comma  precedente.  I  contributi  così  determinati,  ferma restando l'anzianità  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai  fini  del  diritto  alle prestazioni  non  pensionistiche  ,  per  le  quali  e'  previsto  un
requisito  contributivo  a  carico  dell'Istituto   nazionale   della previdenza sociale.
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo considerato per le quali sia stata prestata  attività  lavorativa  o che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e assistenziali.
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di servizio militare o equiparato.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1984  il  primo  e  il  secondo  comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in base al presente decreto semprechè per  ciascuna  settimana  risulti una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore lavorative.   In  caso  contrario  sarà  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore lavorative".
  7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'importo   minimo   della retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni, nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai  sensi  del  1 comma del presente articolo.
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale obbligatoria per l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianità contributiva per la Determinazione della  misura  delle  pensioni  di vecchiaia, di anzianità,  di  invalidità  ed  ai  superstiti  degli operai  agricoli,  da  liquidare  con  decorrenza  successiva  al  31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per l'invalidità,  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'  elevato  a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o  figurativa  e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto  e' altresì richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda di pensione.
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di contribuzione effettiva.
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31 dicembre  1983,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche contribuzione relativa ad attività lavorativa  extra  agricola,  non
potrà valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di settimane superiore a 52.
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per  i  coefficienti  2,60  e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.  
  12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma  precedente non possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270  contributi giornalieri per anno.
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

martedì 22 settembre 2015

Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time dopo la maternità?


Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs 81 del 2015 stabilisce espressamente: “il lavoratore può chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai sensi del Capo V[1] del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non  superiore  al 50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.






[1] Capo V Congedo parentale


Art. 32. Congedo parentale   1. Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi   congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente  eccedere  il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis.  La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.
1-ter. In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici mesi.  
3. Ai fini dell'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 33. Prolungamento del congedo
       
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n. 104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita  del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro genitore non ne abbia diritto.
4.  Il prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.


Art. 34. Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di  vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento  della  retribuzione, per un periodo massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'  dovuta  , fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al  30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

  Art. 35. Trattamento previdenziale

1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facoltà  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attività lavorativa.

Art. 36. (Adozioni e affidamenti)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo  spetta  anche  nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.  
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi  e affidatari, qualunque sia l'età  del  minore,  entro  dodici  anni dall'ingresso del minore in  famiglia,  e  comunque  non  oltre  il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, e'  dovuta,  per il periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro  i  sei  anni dall'ingresso del minore in famiglia.

lunedì 21 settembre 2015

Come deve essere stipulato il contratto di lavoro intermittente?

In forza dell’art. 15 del Dlgs 81 del 2015 “Il contratto di  lavoro  intermittente  e'  stipulato  in  forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive,  che  consentono  la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b)  luogo  e  modalità   della   disponibilità,   eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore  per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità,  ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro e'  legittimato a  richiedere  l'esecuzione  della  prestazione  di  lavoro,  nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di  pagamento  della  retribuzione  e  della indennità di disponibilità;
f) misure  di  sicurezza  necessarie  in  relazione  al  tipo  di attività dedotta in contratto”.

  

venerdì 18 settembre 2015

Come è disciplinato il lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale nel dlgs 81 del 2015?

Il Dlgs 81 del 2015 all’art. 6 in generale affida la materia ai contratti collettivi. Tuttavia fermi restando i limiti indicati dalla contrattazione  stabilisce espressamente che “il datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  richiedere,  entro  i  limiti dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolte  oltre  l'orario concordato fra le parti”.

Quando il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare in base al comma 2 “il  datore  di  lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento  delle  ore  di lavoro settimanali concordate”.

Quando il lavoratore può rifiutare (nei casi in cui è priva la regolamentazione collettiva)?

“Il  lavoratore  può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di  formazione professionale”.

Quanto spetta al lavoratore per il lavoro supplementare non regolamentato dai ccnl?

“Il  lavoro  supplementare  e'  retribuito   con   una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribuzione  delle   ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.


giovedì 17 settembre 2015

Come sono regolamentate le clausole elastiche nel contratto a tempo parziale nel d.lgs 81 del 2015?

In base ai commi 4 e seguenti dell’art. 6 del Dlgs 81 del 2015 le regole variano a seconda della previsione della regolamentazione da parte dei contratti collettivi.

a) previsione dei contratti collettivi

comma 4
“Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire,  per iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della collocazione temporale della prestazione lavorativa  ovvero  relative alla variazione in aumento della sua durata”.

comma 5 (preavviso)
“Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.

b) mancanza di disciplina dei contratti collettivi

Comma 6

“Nel caso in cui il contratto collettivo  applicato  al  rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono  essere  pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  di  certificazione,con facoltà del lavoratore di farsi assistere da  un  rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro”.

In tali  casi le  clausole  elastiche devono prevedere a pena di nullità:

- le condizioni e le  modalità  con  le quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  giorni  lavorativi, può  modificare  la  collocazione  temporale  della  prestazione   e variarne  in  aumento  la   durata
-   la   misura   massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento  della normale prestazione annua a tempo parziale.

In tali casi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione  sugli  istituti retributivi indiretti e differiti.



mercoledì 16 settembre 2015

In presenza di dolo del terzo che ha cagionato l’incidente può determinare l’infortunio in itinere?

Per le sezioni unite: Cass. civ. Sez. Unite, 07/09/2015, n. 17685

“In materia di infortuni sul lavoro, la espressa introduzione nell'art. 2 DPR 1124 del 1965ex art. 12 Dlgs 38/2000, dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere, non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità, ai fini della indennizzabilità dell'evento, non solo della causa violenta, ma anche dell'occasione di lavoro. In caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va, dunque, esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare l'occasione di lavoro, in quanto il collegamento tra l'evento ed il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica. Di talché non è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore sul percorso casa-lavoro in orario prossimo all'inizio della prestazione, qualora concernente la vita personale del soggetto, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi presso la sede datoriale”.


Ecco la motivazione:

“In particolare, con riguardo all'infortunio in itinere riconducibile al fatto doloso del terzo, la citata ordinanza interlocutoria ha evidenziato che una prima opzione interpretativa, fatta propria da Cass. 10-7-2012 n. 11545 e da Cass. 14-2-2008 n. 3776, tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del DL 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (nel medesimo solco cfr. fra le altre anche Cass. 27-2-2002 n. 2942, Cass. 13-12-2000 n. 15691).
L'opposto indirizzo (espresso da Cass. 11-6-2009 n. 13599, che richiama Cass. 23-2-1989 n. 1017, Cass. 19-1-1998 n. 447 e Cass. 29- 10-1998 n. 10815) ritiene invece che non sia possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, sicchè per la configurazione dell'infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia connessa all'attività lavorativa, nel senso che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio. In particolare Cass. n. 13599/2009 cit. ha affermato che "in tema di indennizzabilità dell'infortunio in itinere, si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità.... escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura".
L'ordinanza evidenzia, inoltre, che in tale secondo indirizzo si inseriscono anche quelle pronunce (da ultimo Cass. 17-6-2014 n. 13733) secondo le quali, in materia di infortunio sul lavoro, il Dlgs 38 del 2000, art. 12, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, disciplinandolo nell'ambito della nozione di "occasione di lavoro" di cui al DPR 1124 del 1965, art. 2, esprime criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate") che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa, condizionando la indennizzabilità dell'infortunio alla sussistenza di un vincolo "obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile con la prestazione dell'attività lavorativa" e all'accertamento di "una relazione tra l'attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto, indispensabile a concretizzare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella ratio del DPR 1124 del 1965, art. 2 citato.
Al di là di tali concetti più o meno ampi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, osserva il Collegio che la soluzione del contrasto non può che rinvenirsi nel presupposto richiesto della "occasione di lavoro", che costituisce il criterio di collegamento con l'attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e che, in sostanza, pur evolutosi in senso estensivo, fino a ricomprendere nella tutela tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa (v. fra le altre Cass. 28-7-2004 n. 14287, Cass. 4-8-2005 n. 16417) e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo) (v. fra le altre Cass. 27-2-2002 n. 2942, Cass. 23-7-2012 n. 12779, Cass. 5-1-2015 n. 6), è rimasto pur sempre ancorato ad un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l'evento ed il lavoro (cfr. già C. Cost. 462/1989), in modo cioè che l'infortunio sia in qualche modo "occasionato" dal lavoro stesso.
D'altra parte, come è stato più volte affermato da questa Corte (v.fra le altre Cass. 6-7-2007 n. 15266, Cass. 17-6-2014), il Dlgs 38 del 2000 art. 12, ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, già elaborata dalla giurisprudenza, inserendola nell'ambito della nozione di "occasione di lavoro" di cui al DPR 1965 n. 1125 art. 2, di guisa che è indubbio che il "comma aggiunto" non può che essere pur sempre letto nel quadro del sistema delineato dal citato art. 2, che al primo comma detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro".
In tale quadro, quindi, in primo luogo, come evidenziato da Cass. n. 13599/2009 cit., anche con riferimento all'infortunio in itinere, già anteriormente al DLGS 38 del 2000, non era "possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro" (principio questo che "è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017, Cass. 19 gennaio 1998, n. 447, Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815").
Tale complesso di regole e principi, poi, come puntualmente ha chiarito la stessa sentenza n. 13599/2009, "non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere". Il comma aggiunto dal DLGS 38 del 2000 art. 12, al DPR 195 n. 1124 art. 2, "alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi".
In particolare in questa prospettiva la detta sentenza ha collocato anche Cass. n. 3776/2008 cit., che ha ravvisato l'occasione di lavoro "nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo), così individuando il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto".
La stessa sentenza n. 13599/2009 ha poi affermato che "del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali", mentre, invece, tale nesso legittimamente (e con accertamento di fatto congruamente motivato) era stato escluso dal giudice di merito in un caso di omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, caratterizzato soltanto da una mera coincidenza cronologica e topografica (costituente, appunto, un semplice indizio, e non una prova, del nesso di occasionalità, peraltro in quel caso anche smentito da altri indizi).
Orbene ritiene il Collegio di condividere tale secondo indirizzo in quanto basato su una corretta interpretazione logico-sistematica della norma in esame, laddove l'indirizzo opposto - oltremodo estensivo, inspiegabilmente, però, soltanto con riferimento all'infortunio in itinere - si fonda esclusivamente su una interpretazione del comma aggiunto meramente letterale e del rutto avulsa dal contesto e dalla norma fondamentale di cui al comma 1.
Peraltro, a ben vedere, Cass. n. 3776/2008 cit. in motivazione, sulla scia dei precedenti di questa Corte, aveva affermato che "il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa" ("totale estraneità" che non si rinviene nella relativa massima e che, in effetti, è stata ignorata da Cass. n. 11545/2012 cit., che ha semplicemente richiamato la massima di Cass. n. 3776/2008, così ipotizzando soltanto il limite del "rischio elettivo").
Per tali ragioni va riaffermato il principio secondo cui "la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginai basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografi (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).
Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che "nella specie A.O., nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda", essendo stata "aggredita e accoltellata dal proprio convivente" (come da accertamenti dell'INAIL), evento questo che "ha spezzato ogni nesso" con la prestazione lavorativa.
Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, risulta conforme all'indirizzo come sopra riaffermato e resiste ai primi due motivi di ricorso (con assorbimento degli altri due motivi).
Del resto il detto accertamento non è in alcun modo inficiato dalla circostanza che la A. all'epoca del decesso risultasse anagraficamente ancora nello stato di famiglia del coniuge, circostanza questa irrilevante ai fini della decisione (fondata, in sostanza, come sopra, sulla accertata mancanza della "occasione di lavoro").