lunedì 21 settembre 2015

Come deve essere stipulato il contratto di lavoro intermittente?

In forza dell’art. 15 del Dlgs 81 del 2015 “Il contratto di  lavoro  intermittente  e'  stipulato  in  forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive,  che  consentono  la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b)  luogo  e  modalità   della   disponibilità,   eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore  per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità,  ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro e'  legittimato a  richiedere  l'esecuzione  della  prestazione  di  lavoro,  nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di  pagamento  della  retribuzione  e  della indennità di disponibilità;
f) misure  di  sicurezza  necessarie  in  relazione  al  tipo  di attività dedotta in contratto”.

  

Nessun commento:

Posta un commento