Come deve essere stipulato il contratto di lavoro intermittente?
In forza dell’art. 15 del Dlgs 81
del 2015 “Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato
in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del
contratto a norma dell'articolo 13;
b) luogo e
modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e
del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a
richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro,
nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di
pagamento della retribuzione
e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza
necessarie in relazione
al tipo di attività dedotta in contratto”.
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