lunedì 29 aprile 2024

 


Quando deve essere dato il licenziamento nella procedura ex art. 7 della legge 604 del 1966?

Cass. 22/04/2024, n. 10734


Il legislatore (delegato) nel novellare l'art. 7 della L. n. 604 del 1966 ha attribuito rilievo al fatto obiettivo del fallimento del tentativo di conciliazione piuttosto che al dato cronologico e formale della chiusura del verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, cui si riferisce il successivo comma 8 dello stesso art. 7 cit. Invero, detto verbale può senz'altro attestare l'esito del tentativo di conciliazione e il suo fallimento, ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto ed anteriore al momento della chiusura della relativa verbalizzazione. Inoltre, sempre il tenore testuale della disposizione non impone che la comunicazione del licenziamento, consentita al datore di lavoro "Se fallisce il tentativo di conciliazione", debba intervenire in un contesto differente e successivo a quello del verbale suddetto.

venerdì 26 aprile 2024

 Entro che limiti opera il repechage?


Cass. 19/04/2024, n. 10627


L'obbligo di repêchage è previsto nell'esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore, senza alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 cod. civ. come novellato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, e ciò anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repêchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta

mercoledì 24 aprile 2024

 La consegna della busta paga prova il pagamento?


Cass 19/04/2024, n. 10663

L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata. L'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti

martedì 23 aprile 2024

 Quando si consuma il reato di msncato versamento delle ritenute?




Cass. pen., Sez. IV, 21/02/2024, n. 15410

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, per integrare il "rilascio" ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta, non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l'avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi.

lunedì 22 aprile 2024

 L'accordo in sede sindacake puo' essere sottoscritto presso la sede dell'azienda?




Cass. 15/04/2024, n. 10065




12. L'accordo conciliativo tra le parti in causa (integralmente trascritto alle pp. 4 e 5 del ricorso per cassazione) è stato concluso ai sensi degli "artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.", come si legge nell'intestazione, e reca la precisazione che lo stesso è da "ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c." (v. ricorso p. 5, secondo cpv.).


13. È pacifico che tale adempimento non sia mai avvenuto e che l'accordo in esame è stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società.


14. Tali modalità non soddisfano i requisiti normativa previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni ( alle disposizioni richiamate e correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell'accordo in esame.


15. Nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.


16.Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire "presso la commissione di conciliazione" e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione "in sede sindacale".


17. L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole.


18. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di lavoratore un ambiente neutro, estraneo al all'influenza della controparte datoriale

sabato 20 aprile 2024

 Nel corso del contratto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente, occorre destinare il nuovo assunto alle mansioni del sostituito?




Cass. 17/04/2024, n. 10391




In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.

giovedì 18 aprile 2024

 Che cosa prevede il diritto di esclusiva?





Tribunale Oristano, 09/09/2022, n. 425




Il diritto di esclusiva è previsto dall'art. 1743 cod. civ., secondo cui il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Secondo la giurisprudenza, il diritto di esclusiva costituisce non già un elemento essenziale del contratto di agenzia, ma soltanto un elemento naturale, che può essere escluso dalla volontà delle parti di derogare al regime legale, in forza di clausola espressa ovvero di tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti, sia al momento della conclusione del contratto sia durante la sua esecuzione.