venerdì 4 agosto 2023

 La valutazione rischi può inficiare la validità del contratto a termine?

Cass. 31/07/2023, n. 23162

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro; ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma,

giovedì 3 agosto 2023

 Il ricorso al lavoro interinale deve essere temporaneo?



Cass. 01/08/2023, n. 23445

Il fatto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il D.Lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dal diritto comunitario, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti.

mercoledì 2 agosto 2023

 Cosa sono le molestie ai sensi del dlgs 198 del 2006?


Cass. 31/07/2023, n. 23295



Nella cornice di definizione di molestie come consegnata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 198 del 2006,(ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso), esse hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il carattere comunque indesiderato di tale condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulta integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondate sulla oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa. Pertanto il giudizio basato sulla corretta sussunzione dei fatti accertati attraverso le prove acquisite nella nozione legale di molestie costituisce la regolare attività valutativa del giudice di merito e dunque il giudizio di cassazione che censuri la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi con riferimento all'art. 26 D.Lgs. n. 198 del 2006, risulta inammissibile poiché deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

martedì 1 agosto 2023

 I dm10 e gli un'immensa sono prova della corresponsione delle retribuzioni ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute?



Cass. 30/06/2023, n. 32967

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

lunedì 31 luglio 2023

 Quando può essere ritenuta tenue in sede penale la violazione dell'art. 4 della L. 300 del 1970?

Cass. pen., Sez. III, 09/06/2023, n. 32733

In tema di tenuità del fatto, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo. Ove siano contestati i reati di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1, della L. n. 300 del 1970, è corretta la sentenza – se congruamente motivata – con cui il giudice abbia ritenuto la particolare tenuità per avere, il datore di lavoro imputato, eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto la sanzione amministrativa.

sabato 29 luglio 2023

 Quando l'espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali da diritto al relativo trattamento economico?

Cass. 26/07/2023, n. 22579

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone in ogni caso l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. Ove manchi l'istituzione dell'ufficio dirigenziale, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo.

giovedì 27 luglio 2023

Come devono interpretate le cause di licenziamento previste dai contratti collettivi?

Cass. 24/07/2023, n. 22077

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicché in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva.