venerdì 30 giugno 2023

 Come deve essere effettuato il giudizio di proporzionalità e gravità nei licenziamenti del pubblico impiego?


Cass. 27/06/2023, n. 18372


Il giudizio sulla proporzionalità e gravità del licenziamento non può mai essere implicito, anche là dove il fatto addebitato non sia ascrivibile a mera negligenza del lavoratore per essere la relativa condotta connotata da una chiara consapevolezza dell'arbitrarietà della stessa. A fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Dunque la suddetta norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell''inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso

giovedì 29 giugno 2023

 La richiesta della rivalutazione monetaria deve essere oggetto di specifica richiesta al momento dell'insinuazione al passivo?


Cass. 22/06/2023, n. 17896


La rivalutazione dei crediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il credito è fatto valere, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – anche di opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore nell'ipotesi di fallimento del datore -, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, sempreché sulla questione non sia già intervenuta una pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente, atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno per effetto dell'acquiescenza e della formazione del giudicato sulla questione.

mercoledì 28 giugno 2023

 Quando è possibile utilizzare la corrispondenza trovata sul computer per un licenziamento?


Cass. 26/06/2023, n. 18168



In materia di controlli difensivi, ove il datore intimi il licenziamento fondandolo su corrispondenza riscontrata sul personal computer aziendale del dipendente, detto licenziamento deve ritenersi legittimamente annullato ove il giudice investito della sua impugnazione, al termine di un apprezzamento con riferimento alla natura ed estensione della sorveglianza sul lavoratore e del conseguente grado di intrusione nella sua vita privata, abbia così constatato la mancanza di giustificazione del monitoraggio, l'esistenza di un controllo che ha riguardato indistintamente tutte le comunicazioni presenti nel pc aziendale in uso al dipendente e senza limiti di tempo, nonché l'assenza di prova di avere il datore preliminarmente informato il lavoratore della possibilità che le comunicazioni che effettuava sul pc aziendale avrebbero potuto essere monitorate ovvero del carattere e della portata del monitoraggio o del livello di invasività nella sua corrispondenza

martedì 27 giugno 2023

Come devono essere remunerate le cd "prestazioni aggiuntive" in assenza di autorizzazione di spesa?



Cass. 23/06/2023, n. 18063

In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. "aggiuntive" ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001 conv. con mod. in L. n. 1 del 2002, quale poi richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti c.d. soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria. Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa.

lunedì 26 giugno 2023


Come deve essere effettuata l'impugnazione e del licenziamento?



Cass. 21/06/2023, n. 17731

Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6, legge n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria. Ne consegue che è idonea a concretare impugnazione del licenziamento la nota con la quale il lavoratore manifesti il proprio dissenso rispetto al provvedimento espulsivo attraverso l'apposizione della dicitura, in calce alla lettera di comunicazione del medesimo, di ricevere il documento pur non condividendone né forma né contenuto

sabato 24 giugno 2023

 

Quando è obbligatorio il versamento alla cassa geometri?



Cass. 21/06/2023, n. 17823

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

giovedì 22 giugno 2023

 L'art  2103 cc si applica ai rapporti con gli enti pubblici economici?


Cass. 20/06/2023, n. 17631


Il rapporto di lavoro che intercorre con l'ente pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 cod. civ. e non dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001.