martedì 29 novembre 2022

 In caso d'insussistenza del giustificato motivo oggettivo quali conseguenze prevede l'art. 18 della legge 300 del 1970?


Cass.18/11/2022, n. 34051

Il testo dell'art. 18 comma 7, L. n. 300/1970 quale risultante all'esito degli interventi della Corte costituzionale comporta che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento il giudice deve applicare la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 quale risultante dalla novella della L. n. 92/2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

 Quali sono i criteri d'interpretazione dei contratti collettivi?



Cass.25/11/2022, n. 34802

Per denunciare la scorretta interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato (come tali, non assoggettati al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001), non può farsi direttamente riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. ma si applica il regime ordinario che richiede la denuncia dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette. Ciò comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione della clausola impugnata in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento, da parte del giudice di merito, dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

lunedì 28 novembre 2022

 Nel rito fornero quando decorre il termine per il ricorso in Cassazione?



Cass. 24/11/2022, n. 34673

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. Tuttavia tale comunicazione in concreto è inidonea a far decorrere il termine breve laddove dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risulti trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge. Dunque è esclusa l'idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione.

 Quando si apica il regime fiscale dell'impresa familiare?


Cass. 24/11/2022, n. 34699

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte. La sussistenza dei requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5 citato non preclude all'Agenzia delle Entrate di contestare la sussistenza in concreto di una collaborazione effettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato erano studenti universitari in altra città, ove avevano residenza.

sabato 26 novembre 2022

 Il tentativo di conciliazione,ione ex art. 420 CPC interrompe il termine per l'accesso al fondo di garanzia per le ultime tre retribuzioni?



Cass. 18/11/2022, n. 34031

La richiesta 18/11/2022, n. 34031di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 412 bis c.p.c. (alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2.

venerdì 25 novembre 2022

 Quando si ha nullità del ricorso introduttivo?



Cass. 16/11/2022, n. 33784

Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.

giovedì 24 novembre 2022

 Da quando decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute per violazione dell'art. 2087 cc


Cass. 22/11/2022, n. 34377

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente. Inoltre la domanda giudiziale va identificata in base al bene della vita richiesto e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta. Ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte, senza che possa individuarsi alcun tipo di decadenza.