giovedì 30 giugno 2022

Come è ripartita la competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare?




Cass. 27/06/2022, n. 20531


Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro. Rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. Dunque, laddove si versi in ipotesi di una domanda di condanna risarcitoria essa spetta al giudice concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio dinanzi al giudice del lavoro.

mercoledì 29 giugno 2022

In caso di inosservanza del termine perentorio per la rinotifica del ricorso, la costituzione del convenuto ha effetto sanante? 




Cass. 20/06/2022, n. 19776

Qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notifica, l'inosservanza di esso impedisce che assuma rilievo l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio, sancito dall'art. 156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.

martedì 28 giugno 2022

 Come è disciplinata l'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria verso gli esercenti la professione sanitaria?

art. 7 della legge 24 del 2017


1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.



6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

 Quando si ha lavoro intermittente?




Tribunale Roma, Sez. lavoro, 21/06/2022, n. 5911

In tema di contratto di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, essendo elemento caratterizzante questo tipo di rapporto lavorativo la discontinuità della prestazione lavorativa, quest'ultima può essere considerata "intermittente", anche se protratta per periodi di tempo di durata significativa, purché gli stessi siano intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non ci sia un'esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, con qualifica di collaboratore investigativo presso diversi locali commerciali, aveva lamentato, dopo la scadenza contrattuale, di aver prestato la propria attività lavorativa con continuità sia per quanto riguarda i giorni lavorati che le ore, il giudice capitolino, accogliendo il ricorso, accertata l'illegittimità dei contratti intermittenti a tempo determinato intercorsi tra le parti e dichiarata l'esistenza tra medesime di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo contrattuale considerato, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nonché delle spese di giudizio).

lunedì 27 giugno 2022

 Come si determina il danno non patrimoniale?



Cass. 17/06/2022, n. 19621

Il danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, va allegato e provato ai fini risarcitori, in quanto non può essere considerato in re ipsa, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni, poiché, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.

 Come si determina l'indennità ex art. 18 comma 4 legge 300 del 1970?


Cass. 23/06/2022, n. 20313

In base all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma 42, L. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.

sabato 25 giugno 2022

 

I dipendenti pubblici possono percepire emolumenti non previsti dalla contrattazione pubblica?



Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 10/06/2022, n. 18783

Nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l'adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva.