giovedì 31 marzo 2022

Cosa determina il mancato invio della comunicazione prevista dall'art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991? 


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10119


In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma della L. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio e comporta, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione. Infatti detta comunicazione è finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali, e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori, il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 L. n. 604 del 1966.

mercoledì 30 marzo 2022

 Come si determina il requisito dimensionale ai fini del licenziamento collettivo?



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/02/2020, n. 5240

In tema di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, a cui rinvia il comma 2 della stessa norma, nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto va verificato non già in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge ai fini dell'intervento della cassa guadagni straordinaria.

martedì 29 marzo 2022

 Quale fatto può costituire violazione dei criteri di scelta nelle procedure per licenziamento collettivo?



Cass. 25/03/2022, n. 9800

L'art. 5, comma 3 della L. n. 223 del 1991, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, distingue il caso di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, costituisce violazione delle procedure, il diverso caso di violazione dei criteri di scelta si ha non nell'ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano illegittimi, perché adottati in violazione di legge, o illegittimamente applicati, o attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive.

lunedì 28 marzo 2022

 Come opera la compensazione impropria per crediti tra datore e lavoratore?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/03/2022, n. 9645

La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative domande ed eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale.

sabato 26 marzo 2022

 Come deve essere svolta la procedura sanzionata dalla cassa forense?



Cass. 22/03/2022, n. 9310

A seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, D.L. n. 79 del 1997, non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito.

giovedì 24 marzo 2022

Il licenziamento del lavoratore in caso di  mancata audizione  a sua discolpa quali conseguenze comporta in caso di applicazione dell'art. 18 della legge 300 del 1970? 

Cass. 07/03/2022, n. 7392

Nell'ambito del procedimento disciplinare, la violazione da parte del datore dell'obbligo di sentire il lavoratore a discolpa costituisce una violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. e determina la condanna del datore, che abbia poi licenziato il dipendente, alla tutela sanzionatoria prevista dall'art. 18, co. 6, Stat. Lav.

mercoledì 23 marzo 2022

Il termine di 5 giorni per trasmettere all'ufficio competente il fatto costituente illecito disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis dogs 165 del 2001 è perentorio?




Cass. 09/03/2022, n. 7642

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito.