giovedì 30 dicembre 2021

 Come si determinano i contributi da versare?



Cass. 02/12/2021, n. 37985

L'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi. L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, e distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base delia contrattazione collettiva vigente minimale contributivo.

mercoledì 29 dicembre 2021

 Quando è dovuta l'irap?



Cass. 16/11/2021, n. 34484

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

martedì 28 dicembre 2021

 Come 


Come è regolamentata l'indennità di coordinamento nel ccnl sanità? 




Cass. 22/12/2021, n. 41272

In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. Così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e non necessariamente dagli organi di vertice.

lunedì 27 dicembre 2021

Come può essere assolto l'obbligo di affiggere il codice disciplinare?



Cass.. 12/11/2021, n. 33811

Il precetto dell'art. 7, primo comma, della l. n. 300 del 1970, concernente l'affissione in luogo accessibile a tutti delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure di contestazione delle stesse, è soddisfatto - realizzandosi in entrambi i casi l'esigenza di una più agevole conoscibilità del potere punitivo del datore di lavoro e dei relativi limiti - sia quando le norme disciplinari siano affisse come tali, avulse dal contratto che le contiene, sia quando sia affisso il contratto che contiene le stesse norme. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assolto l'obbligo di pubblicità in presenza di un'affissione ininterrotta, in luogo idoneo, dell'intero contratto collettivo, comprensivo del codice disciplinare). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019

giovedì 23 dicembre 2021

 I redditi dei familiari nell'impresa familiare costituiscono costi?



Cass. 21/12/2021, n. 40937

Sebbene il trattamento dei redditi prodotti dalle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'art. 5 T.U.I.R., rubricato "redditi prodotti in forma associata", nel caso di impresa familiare non si discute di reddito prodotto in forma associata. I familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa sono meri collaboratori privi di contitolarità, per cui i compensi ad essi spettanti vanno qualificati come redditi di puro lavoro. Dunque, sussistendo separazione netta fra il reddito dell'imprenditore e quello dei suoi familiari-collaboratori, tanto che le perdite d'impresa non sono ripartite, ma sono ad esclusivo carico dell'imprenditore medesimo, i redditi imputati ai familiari, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa. Ciò esclude che nella contabilità dell'imprenditore titolare dell'impresa familiare possa essere iscritto il costo del lavoro del collaboratore che viene remunerato come quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.

mercoledì 22 dicembre 2021

Quale retribuzione deve essere erogata durante le ferie secondo la Corte di Giustizia Europea?



Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 09/12/2021, n. 217/20

L'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite.

martedì 21 dicembre 2021

 Quali sono i limiti di operatività dell'art. 2113 cc?




Tribunale Avezzano Sez. lavoro, 03/12/2021

In tema di rinunzie e transazioni dei diritti del prestatore di lavoro, il "discrimen" tra il campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. ed il regime generale di nullità è costituito dalla natura dei relativi diritti: da un lato, i diritti assolutamente indisponibili (primari o strettamente personali), i cui atti dispositivi sono radicalmente nulli e restano fuori dal campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ.; dall'altro lato, i diritti, di natura patrimoniale, che, pur essendo posti da norme inderogabili, non sono assolutamente irrinunziabili e rientrano pertanto nel perimetro applicativo dell'art. 2113 cod. civ. Tale distinzione è alla base del principio secondo cui sono radicalmente nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e, pertanto, sottratte alla disciplina di cui all'art. 2113 cod. civ. (anche per quanto attiene al termine di decadenza ivi previsto), le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti futuri, mentre l'ambito di operatività dell'art. 2113 cod. civ. riguarda rinunce o transazioni aventi ad oggetto diritti sì indisponibili, ma già entrati nel patrimonio del lavoratore (Nel caso di specie, rigettando il ricorso del lavoratore, il giudice del foro abruzzese, nell'escludere che le rinunce alle pretese retributive contenute nelle due transazioni sottoscritte con il datore di lavoro avessero ad oggetto diritti non ancora acquisiti al patrimonio del ricorrente, ne ha di conseguenza escluso la nullità ex art. 1418 cod. civ., il cui rilievo avrebbe sottratto l'impugnativa degli atti negoziali al termine di decadenza stabilito dall'art. 2113 cod. civ.)