lunedì 14 ottobre 2019


Quando l'attività giornalistica è svolta in regime di subordinazione?


Corte d'Appello Genova Sez. lavoro Sent., 17/08/2019


In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'elemento della subordinazione, ove evidenziato dall'esistenza dell'obbligo del lavoratore, permanente tra una corrispondenza e l'altra, di raccogliere e trasmettere al giornale notizie e servizi in modo continuativo ed entro termini prefissati, non può essere escluso per l'esistenza di un potere decisionale del direttore del giornale in ordine alla scelta delle notizie e dei servizi da pubblicare, né per l'aleatorietà del compenso, rapportato soltanto ai "pezzi" accettati e pubblicati.

sabato 12 ottobre 2019


L'istanza per la conclusione di un procedimento valutativo ai fini dell'indennità di risultato è giurisdizione amministrativa o ordinaria?

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 26/09/2019, n. 11345

L'istanza volta alla conclusione del procedimento di valutazione finalizzato all'attribuzione dell'indennità di risultato da parte di un Direttore Generale di un'Azienda ospedaliera è tesa alla tutela di un diritto soggettivo, trattandosi di una pretesa patrimoniale correlata a un rapporto di pubblico impiego, ovvero il riconoscimento e la conseguente corresponsione al richiedente della retribuzione di risultato relativa alle richieste annualità, essendo l'impugnativa rivolta all'adozione di provvedimenti assunti con i poteri del privato datore di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato e dovendosi qualificare la posizione giuridica soggettiva vantata dall'interessato quale diritto soggettivo. (Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.)

giovedì 10 ottobre 2019

Quale è la retribuzione di riferimento da erogare nel corso delle ferie secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/05/2019, n. 13425

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi ell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. 

mercoledì 9 ottobre 2019

Come si determina il danno biologico in sede di assicurazione INAIL?



Cass. 04/10/2019, n. 24880

La determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al D.M. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000, mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica.

martedì 8 ottobre 2019

Il datore di lavoro deve fornire prova del momento di conoscenza del fatto oggetto di contestazione ai fini della tempestività?

Cass. 20/09/2019, n. 23516


In materia di licenziamento per giusta causa, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore.

lunedì 7 ottobre 2019

In quale gestione previdenziale devono essere iscritti i produttori assicurativi?


Cass. 30/09/2019, n. 24233


In tema di previdenza, l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (1), convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche. Pertanto, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 335, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale o in forma autonoma occasionale, da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00.

(1)
A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applica

sabato 5 ottobre 2019

Quando è legittima l'assenza al momento delle visite domiciliari?





cass. 01/10/2019, n. 24492




Ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.