martedì 7 marzo 2017



Entro quali limiti opera il dovere di fedeltà in caso di denuncia di fatti illeciti da parte del lavoratore?




Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2017, n. 4125

E' da escludere che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., così come interpretato da questa Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., (fra le più recenti in tal senso Cass. 9.1.2015 n. 144), possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, giacchè in tal caso "si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di "dovere di omertà" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benchè minima cittadinanza nel nostro ordinamento" (Cass. n. 6501 del 2013).

Lo Stato di diritto, infatti, attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato che solleciti l'intervento dell'autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti.

Da ciò discende che l'esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall'art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità allo stesso dell'incolpato (si rimanda a Cass. pen. n. 29237/2010 e, quanto alla responsabilità civile, fra le più recenti a Cass. 10.6.2016 n. 11898).

La esenzione da responsabilità, anche nei casi di colpa grave (con le sole eccezioni previste, per i reati perseguibili a querela, dall'art. 427 c.p.p., e per i reati perseguibili d'ufficio, nei casi in cui avvenga costituzione di parte civile, dall'art. 541 c.p.p.), si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest'ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.

3.1 - Proprio la presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. Perchè possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli infondata e il procedimento penale venga definito con la archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

Si deve, poi, aggiungere che, a differenza delle ipotesi in cui è in discussione l'esercizio del diritto di critica, non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio, e, quindi, può avere rilevanza disciplinare, giacchè, come è già stato osservato da questa Corte, ogni denuncia si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato, per cui non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare il denunciato di una condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato (Cass. 20.10.2003 n. 15646 e Cass. pen. n. 29237/2010 cit.).

3.2 - I medesimi principi devono valere anche in relazione agli esposti inoltrati all'autorità competente che abbiano ad oggetto la commissione di illeciti sanzionati in via amministrativa. In tal caso, infatti, vengono in rilievo gli stessi interessi pubblici che giustificano la limitazione di responsabilità di cui sopra si è detto, sicchè solo la consapevolezza della insussistenza del fatto denunciato può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ove il lavoratore si sia limitato alla presentazione dell'esposto o della denuncia e si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

- La sentenza impugnata, che, pur dando atto della non divulgazione degli esposti, ha ritenuto violati gli obblighi di fedeltà e diligenza, per il solo fatto che le accuse non fossero state adeguatamente ponderate prima della presentazione delle denunce, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.".

lunedì 6 marzo 2017



Quali sono i limiti di operatività del fondo di integrazione salariale ex art. 29 dlgs 148 del 2015?






In base a quanto indicato nella circolare 176 del 2016: il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, stante il disposto dell’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Per tale motivo gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.



Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, il citato art. 11, al comma 3, prevede un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale).



Il medesimo articolo, al comma 4, prevede, in via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, una mitigazione del limite suesposto, che andrà a regime nel 2022, modulandolo nel seguente modo:


nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021.

sabato 4 marzo 2017

I cittadini dell'Unione Europea possono entrare nella pubblica amministrazione?

La materia è regolamentata dall'articolo 38 del Dlgs 165 del 2001:  Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 


2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.


3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 


3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.


3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano

giovedì 2 marzo 2017

Entro quali limiti  i collaboratori dell'imprenditore che svolgono attività di lavoro gratuito non devono essere iscritti alle gestione previdenziale quali coadiutori?


Ecco la Circolare 10 giugno 2013, n. 10478 del MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 

Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – Indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parie di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a ire diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.

I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari – già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo – a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.

Si riscontra, infatti, di frequente che. nelle piccole realtà imprenditoriali. il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda.

Quadro normativo

Nella maggior parie dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basala sulla cd. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Sull’argomento in esame – il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.

In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.

Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.

Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affermare. al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa.

Il riferimento è in particolare agli artt. 21 comma 6 ter D.I.. n. 260/2003 (conv. da I.. n. 326/2003) e 74. D.I.gs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.

La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. art. 21 comma 6 ter).

Con riferimento alle attività agricole, l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (…).

Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l’art. 29. L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimerne al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.

Parametri e casistiche utili al riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari.

Prendendo le mosse dal summenzionato quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di cantiere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione della soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.

Occorre sottolineare, innanzitutto, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Al di fuori delle fattispecie sopra declinate (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione.

Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all’art. 21 comma 6 ter citato già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.

Sii ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo del corso dell’anno non superiore a novanta giorni

In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda. L’art. 21. infatti, fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività.

Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di riparti/ione dell’onere della prova, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa

Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità lino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti:

– di primo grado i genitori e i figli;

– di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;

– di terzo grado i bisnonni e gli zii;

– i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

– di primo grado i suoceri;

– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;

– di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS circ. n. 126/1997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 e 179 del 1997). restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti . coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari non occasionali – tipologie contrattuali

Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.

Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.

In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.

In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinalo o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziali da questo Ministero in precedenti circolari.

Premesso quanto sopra si invita tutto il personale di vigilanza ad attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni operative richiamando, in ordine a tali profili, l’attenzione anche di coloro che presiedono alla verifica delle pratiche ispettive ed i Dirigenti chiamali ad adottare i provvedimenti definitivi sia di carattere sanzionatorio che volti al recupero della contribuzione obbligatoria.

Il rispetto di tali orientamenti, evidentemente, è richiesto anche da parte degli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.

Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009 – Progetto Trasparenza e Uniformità dell’azione ispettiva).



Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l’uniformità sull’intero territorio nazionale dell’azione ispettiva.

mercoledì 1 marzo 2017



Che valore ha la testimonianza de relato in genere?

Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2017, n. 1320

Per costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella dei testi de relato in genere, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex aliis, Cass. n. 569/15; Cass. n. 8358/07).

Si tratta, quindi, di stabilire in punto di diritto se e in che misura la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) possa integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta.

La risposta è sicuramente affermativa:la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all'art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

Pertanto, poichè la confessione stragiudiziale resa a un terzo può essere sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 12463/03), a maggior ragione può integrare elemento di suffragio d'una testimonianza de relato.

Per il resto, le censure mosse in ricorso circa la genericità della deposizione del teste Ro. sconfinano sul piano della valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità

martedì 28 febbraio 2017


Quali sono i lavoratori dello spettacolo?


In base al DM 15 marzo 2005

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

artisti lirici;

cantanti di musica leggera;

coristi;

vocalisti;

suggeritori del coro;

maestri del coro;

assistenti e aiuti del coro;

attori di prosa;

allievi attori;

mimi;

attori cinematografici o di audiovisivi;

attori di doppiaggio;

attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;

imitatori, contorsionisti;

artisti del circo;

marionettisti e burattinai;

acrobati e stuntman;

ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;

suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

generici e figuranti;

presentatori;

disc-jockey;

animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

casting director;

sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

soggettisti;

dialoghisti;

adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

direttori della fotografia;

light designer;

direttori di produzione;

ispettori di produzione;

segretari di produzione;

responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;

segretari di edizione;

cassieri di produzione;

organizzatori generali;

amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

direttori di scena;

direttori di doppiaggio;

assistenti di scena e di doppiaggio;

location manager;

compositori;

direttori d'orchestra;

sostituti direttori d'orchestra;

maestri collaboratori;

maestri di banda;

professori d'orchestra;

consulenti assistenti musicali;

concertisti e solisti;

orchestrali anche di musica leggera;

bandisti;

coreografi e assistenti coreografi;

ballerini e tersicorei;

figuranti lirici;

cubisti;

spogliarellisti;

figuranti di sala;

indossatori;

fotomodelli;

amministratori di formazioni artistiche;

organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

tecnici del montaggio e del suono;

documentaristi audiovisivi;

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;

tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

sound designer;

tecnici addetti agli effetti speciali;

maestri d'armi;

operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

video-assist;

fotografi di scena;

maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

scenografi;

story board artist;

bozzettista;

creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

architetti;

arredatori;

costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

sarti;

truccatori;

parrucchieri;

lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

operatori di cabine di sale cinematografiche;

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

artieri ippici;

impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

lunedì 27 febbraio 2017

Quando scatta l'obbligo di assunzione dei disabili a partire del 2017?





In base all'art. 3 della legge 68 del 1999

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti .

2. .....

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative [.....] .

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n. 29