venerdì 25 dicembre 2015



Che compiti ha l’ispettorato del lavoro?

In base all’art. 4 della legge  1961 n. 628:

 L'Ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.
Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 1939 n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione .

mercoledì 23 dicembre 2015

Quanto dura il trattamento di malattia per i lavoratori con contratto a termine?

In forza dell’art. 5 del DL 1983 n. 463

5.  1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del DL 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella l. 1970 n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del RDL 1937 n, 1918 , convertito, con modificazioni, nella l. 1938 n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del Dlgs 1947 n. 708 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.


martedì 22 dicembre 2015

Come è regolamentata la malattia nel ccnl acconciatura ed estetica cgil cisl e uil?

Art. 31

Trattamento in caso di malattia ed infortunio

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. (con l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8 settembre del 2014 con valenza dal 1 gennaio del 2013 “”entro la prima ora del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza salvo i casi di giustificato motivo e documentato impedimento o cause di forza maggiore al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari”)

Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa. (con l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8 settembre del 2014 con valenza dal 1 gennaio del 2013 “Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di  malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa”).


In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300.

In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.

Inoltre, a far data dal 1° dicembre 2011, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.

In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.

Con l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8 settembre del 2014 con valenza dal 1 gennaio del 2013 è aggiunto:

Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte di strutture ospedaliere e/o dalle AA. SS.LL hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l’azienda.

Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di grave infermità nda parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA. SS. LL

lunedì 21 dicembre 2015

In caso di licenziamento assoggettato a tutela obbligatoria poi dichiarato illegittimo spetta l’indennità sostitutiva del preavviso?


Secondo la giurisprudenza la risposta è affermativa:

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio proprio della tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso l'indennità prevista dalla l. 604 del 1996 art. 2, va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-11-2015, n. 23710


“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 16/10/2006, n. 22127

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela  reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del  preavviso  è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2006, n. 13380


Nella giurisprudenza di merito:


“In caso di  illegittimo licenziamento , in ragione del carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso  nasce in ragione del fatto che il rapporto si è risolto. In tal modo, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo; viceversa, l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo, è stato intimato anche in tronco”. Trib. Milano Sez. lavoro, 07/07/2011
  

“In caso di  licenziamento illegittimo , mentre in relazione alla  tutela  reale, in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge, l'indennità sostitutiva del  preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato alla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostituiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto si è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo , è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due  licenziamenti , entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Trib. Novara Sez. lavoro, 27/10/2008

“Nell'ambito della  tutela obbligatoria  il recesso del datore di lavoro, ancorché ingiustificato, conserva i suoi effetti estintivi del rapporto di lavoro, circostanza sufficiente per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del  preavviso  anche in presenza di un  licenziamento  dichiarato illegittimo”. App. Milano, 12/05/2006

“In ipotesi di  licenziamento illegittimo  concernente rapporto di lavoro appartenente all'area della  tutela obbligatoria  spettano al dipendente sia l'indennità di  preavviso sia l'indennità di cui all'art.  8 legge n. 604 del 1966, come modificato dalla l. 1990 n. 108”. App. Milano, 21/10/2003

“Nell'area della  tutela obbligatoria  il  licenziamento  ancorché  illegittimo , comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore, in aggiunta all'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 legge 1966 n. 604, come modificato dall'art. 2 . 1990 n. 108, continua a essere dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso”. Trib. Milano, 16/04/2003


“Nell'area della  tutela obbligatoria il licenziamento, ancorchè  illegittimo , determina l'effettiva interruzione del rapporto sicchè alla cessazione del rapporto determinata dal  licenziamento senza il rispetto del termine di preavviso consegue il diritto del lavoratore al pagamento della relativa indennità sostitutiva, che si cumula all'indennizzo previsto dall'art. 2 legge 108 del 1990”. Trib. Venezia, 06/10/2000

venerdì 18 dicembre 2015

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl acconciature ed estetica cgil cisl e uil?


Art. 38 Preavviso


Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.

giovedì 17 dicembre 2015

Come regolamenta le sanzioni disciplinari il ccnl acconciatura ed estetica cgil cisl uil?

Art. 41 Disciplina del personale

Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi correttamente verso i clienti, i superiori ed i colleghi. E' vietato esercitare fuori orario dell'impresa l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.


Art. 42 Norme e provvedimenti disciplinari

Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a secondo della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, solo dove possibili, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
 - in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione: - di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda; di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda; l) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario e al di fuori dell'impresa senza autorizzazione del datore di lavoro;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) rissa nell'interno dell'azienda.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nota a verbale


Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi. I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore.

mercoledì 16 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel ccnl acconciatura ed estetica cgil cisl e uil?


In base all’art. 12:

Periodo di prova Il periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - non può essere superiore a:
Livello 1º: 3 mesi (4 mesi secondo  Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 2º: 2 mesi (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 3º: 45 giorni (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 4º: 40 giorni (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Apprendisti: 45 giorni (secondo i termini del livello corrispondente secondo  Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)


Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.