mercoledì 10 gennaio 2024

 Quando ricorre l'ipotesi di evasione contributiva?


Corte d'Appello Firenze, Sez. lavoro, Sentenza, 14/08/2023, n. 254


Perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, a norma dell'art. 116, comma 8, lett. a) della L. 23 dicembre 2000 n. 388, è necessario che vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate e tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi; deve trattarsi, cioè, di un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale e, quindi, occultata, l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione, come accade quando venga accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di una collaborazione autonoma, pure formalizzata variamente.

martedì 9 gennaio 2024

 Quando si verofica il mobbing?

Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, 30/06/2023, n. 157
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, l'elemento qualificante del mobbing è da ricercarsi nell'intento persecutorio che unifica i singoli atti persecutori, essendo necessario che il lavoratore alleghi e provi, con relativo onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., che i comportamenti datoriali, protratti nel tempo, siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

lunedì 8 gennaio 2024

 Quando possono essere usate le intercettazioni telefoniche nel procedimento disciplinare?


Cass. 03/01/2024, n. 109


Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue che, ove congruamente motivata, è pienamente conforme al diritto la sentenza con la quale il giudice abbia ritenuto legittimo il licenziamento a fronte della condotta di una responsabile di filiale che, durante l’orario di lavoro e nei locali della banca, si è speso al fine di consentire il buon fine delle operazioni di concessione di credito erogato non dalla banca stessa bensì da un cliente ad altri clienti, perché costituente condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale o meno di tali comportamenti.

venerdì 5 gennaio 2024

 Quando il licenziamento disciplinare può essere sanzionato ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300 del 1970?


Cass. 03/01/2024, n. 95


In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

giovedì 4 gennaio 2024

 In caso do convivenza more uxorio è configurabile un rapporto di lavoro domestico?


Tribunale Parma, Sez. lavoro, 31/08/2023, n. 327

Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può, tuttavia, essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e ciò in quanto l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova, di regola, la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, non potendosi escludere che, talvolta, le prestazioni possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale tuttavia deve essere fornita prova rigorosa. In particolare, poi, nell'ambito di tale rapporto di convivenza "more uxorio" si presume comunque l'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico, posto che le prestazioni di assistenza personale e governo della casa sono ontologicamente riconducibili all'assorbente vincolo di solidarietà familiare ed alla correlativa condivisione della vita, onde il vincolo di eterodeterminazione va dimostrato con particolare rigore, sicuramente superiore rispetto a quello del rapporto di lavoro domestico "tout court"

mercoledì 3 gennaio 2024

 L'utilizzo di sistemi informatizzaticon con cui la committenza eserciti poteri direttivi e  di controllo nei confronti del personale dell'appaltatore può determinare l'illegittimità dell'appalto?


Tribunale Padova, Sez. lavoro, 03/03/2023, n. 126

Ove i poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro siano esercitati mediante sistemi informatizzati, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'appalto deve essere considerato come rapporto di lavoro subordinato in capo al datore di lavoro titolare di tali mezzi tecnologici.

martedì 2 gennaio 2024

 Quando ricorre il diritto di critica del lavoratore?


Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, 05/10/2023, n. 355

In materia di licenziamento del lavoratore il quale abbia espresso perplessità e critiche in relazione all'approvazione del bilancio societario - adombrando carenze ed irregolarità, così come la configurabilità dei reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali con ricorso abusivo al credito – e la società datrice di lavoro abbia perciò proceduto alla contestazione disciplinare addebitando all'incolpato la formulazione di giudizi gravemente lesivi della reputazione dell'azienda e dei suoi amministratori, ricorre una ipotesi di esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica ex art. 21 Cost. ove difetti qualsiasi suo intento calunnioso, unico che può legittimare il licenziamento per giusta causa. Ciò in quanto il lavoratore è legittimato ad esprimere il proprio dissenso in base alle norme degli artt. 2392 e 2396 cod. civ., i quali non prevedono che il dissenso debba essere documentato, né che si debba rivolgere ad atti necessariamente definitivi o in assenza di disponibilità degli interlocutori ad apportare modifiche.