mercoledì 8 novembre 2023

 Come opera la compensatio lucri cum damno tra assicurazione ed inaul?


Cass. 31/10/2023, n. 30293

In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. Ciò posto e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee

martedì 7 novembre 2023

 L'eventuale illegibilità degli allegati di una notifica pec la rende inesistente?


Cass. 30/10/2023, n. 30082

Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione.

lunedì 6 novembre 2023

 Su chi incombe l'onere di repechage nel licenziamento per gmo?


Cass. 30/10/2023, n. 30143

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro quello di provare l'impossibilità di assolvere l'obbligo di repechage in merito all'inesistenza di posizioni lavorative, anche riconducibili a mansioni inferiori, cui applicare utilmente il lavoratore e, dunque, l'inevitabilità del licenziamento conseguente alla soppressione della posizione lavorativa specifica.

sabato 4 novembre 2023

 In caso di dimissioni per trasferimento superiore a 50 km l'Inps deve erogare la Naspi?

Tribunale Torino, Sez. lavoro, 27/04/2023, n. 429

E' illegittima la prassi dell'INPS che, in caso di trasferimento del lavoratore superiore ai 50 km, eroga l'indennità di disoccupazione (c.d. Naspi) se vi è stata una risoluzione consensuale del rapporto, ma, nell'ambito di dimissioni per giusta causa successive alla richiesta di trasferimento, pretende che il lavoratore provi che lo stesso non era sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

giovedì 2 novembre 2023

 Da quando decorre il term9ne di decadenza dall'azione giudiziaria per le prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 47 del Dpr 639 del 1970?



Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 08/08/2023, n. 2892


In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.

mercoledì 1 novembre 2023

 Su chi grava l'onere della prova del licenziamento ritorsivo?


Trib. Milano Sez. Lavoro 17/08/2023, n. 2650

L'onere della prova, circa l'esistenza di un motivo ritorsivo di licenziamento, quale unico determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi peraltro di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza 1) del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o 2) di alcun motivo ragionevole.

 Come devono essere esercotsti i poteri istruttori ex art. 421 e 437 cpc?


Cass. 27/10/2023, n. 29940


In materia di giudizio sul licenziamento, il potere istruttorio d'ufficio conferito al giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.