giovedì 9 marzo 2023

 Gli importi riconosciuti quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 sono tassati?


Cass. 07/03/2023, n. 6827

Gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme – quand'anche determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione.

mercoledì 8 marzo 2023

 Nel sistema delineato dal Rd 148 del  1931 il lavoratore nel corso del procedimento disciplinare ha diritto di essere sentito per giustificarsi oralmente?



Cass. 06/03/2023, n. 6585

In relazione all'art. 53, comma secondo, del regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, norma che si colloca nella prima fase del procedimento disciplinare speciale, sussiste il diritto dell'incolpato, su sua richiesta, di giustificarsi oralmente, diritto cui corrisponde ovviamente l'obbligo datoriale di provvedere all'audizione. A maggior motivo, rispetto al comma ottavo del medesimo art. 53, norma relativa ad ulteriore fase del medesimo procedimento, e che espressamente fa riferimento al diritto di giustificarsi del lavoratore anche oralmente, s'impone la medesima soluzione ermeneutica. Naturalmente, poi, una richiesta del lavoratore in tal senso è di per sé sola sufficiente ad indurre l'obbligo datoriale di procurare la sua audizione, non essendo necessaria a riguardo un'intimazione ex art. 1217 c.c.

martedì 7 marzo 2023

 Quando il patto di prova è validamente apposto sul contratto?


Cass. 20/02/2023, n. 5264


Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

lunedì 6 marzo 2023

 Al momento del licenziamento per superamento del comporto devono essere specificate le assenze per malattia effettuate?



Cass. 02/03/2023, n. 6336

In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive. Tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato. Dunque la sentenza di merito è illegittima se ritiene priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto.

venerdì 3 marzo 2023

 Si può ricorrere alla negoziazione assistita in materia di lavoro?



Il decreto legislativo n. 149 del 2022 con l'art. 9 ha introdotto nel dl 142 del 2014 l’art. 2-ter secondo cui

«per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.

All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

giovedì 2 marzo 2023

 Come è ripartito l'onere della prova nella verifica delle condizioni di lavoro?

Cass. 28/02/2023, n. 6008

Il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, se lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto all'obbligo di sicurezza è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile. Peraltro, oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica, ancor meno ciò può essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, è in sé dedotto un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche.

mercoledì 1 marzo 2023

 Cosa prevede l'art. 441 bis CPC?



La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.