lunedì 12 dicembre 2022

 

Che conseguenze derivano dal vizio funzionale del patto di prova?


Tribunale Aosta, Sentenza, 13/04/2022, n. 18

In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto": applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non vi è spazio alcuno per l'accoglimento delle domande di cui all'atto introduttivo

venerdì 9 dicembre 2022

 I limiti dell'art. 545 CPC si applicano anche alla confisca?



Cass. Pen. 11/10/2022, n. 43959

I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

giovedì 8 dicembre 2022

 La posta elettronica aziendale può essere considerato uno spazio deputato alle comunicazioni sindacali?


Cass. 05/12/2022, n. 35644


In tema di volantinaggio elettronico l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali, deve far ritenere compreso nella nozione di "spazi" deputati alle comunicazioni sindacali, lo strumento della posta elettronica. L'art. 25 della legge n. 300 del 1970 nel disporre che le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale.

 

Cosa bisogna allegare per l'aliunde perciiendum



Cass. 05/12/2022, n. 35678

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, St. Lav., a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.

lunedì 5 dicembre 2022

 Dove si effettua la notifica delle impugnazioni alle pa che si sono difese nel giudizio di primo gradi con un proprio funzionario?



Cass. 24/11/2022, n. 34654

Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel dichiarare inammissibile per intempestività l'appello proposto dall'amministrazione ministeriale ricorrente, la quale si era difesa in primo grado ex art. 417-bis cod. proc. civ. a mezzo di propri funzionari che non avevano eletto domicilio nel circondario del giudice adito, aveva ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ., la notifica effettuata presso la cancelleria).

venerdì 2 dicembre 2022

 Quando si configura il mobbing?



Cass. 30/11/2022, n. 35235

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. Devono inoltre sussistere l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità, nonché l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

giovedì 1 dicembre 2022

 Come è ripartito l'onere probatorio per il risarcimento del danno ex art. 2087 cc



Cass. 28/11/2022, n. 34968

In tema di azione per risarcimento, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un'attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.