giovedì 20 ottobre 2022

 I lavoratori già assunti alla data dell'entrata in vigore del dlgs 104 del 2022 hanno diritto a ricevere le informazioni stabilite dalle modifiche dallo stesso apportate agli artt. 1, 1bis, 2 e 3 del dlgs 1997 n.152?

Art. 16 commi 2 e 3 dlgs 104 del 2022

Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.







mercoledì 19 ottobre 2022

 Quando si ha rischio elettivo?



Cass. 12/10/2022, n. 2977

In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa.

martedì 18 ottobre 2022

Che finalità ha il principio dell'immediatezza nelle contestazioni disciplinari,


Cass. 14/10/2022, n. 30271

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Si tratta tuttavia di nozione che deve essere intesa in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. È onere del datore di lavoro dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), e la valutazione delle allegazioni e delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui è ancora consentita la denuncia del vizio di motivazione.

lunedì 17 ottobre 2022

 Secondo quali parametri deve essere qualificato l'ulteriore rapporto lavorativo nelle cooperative con i propri soci?



Cass. 13/10/2022, n. 29973

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della L. 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iuris attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti), l'eventuale assunzione di un rischio d'impresa con un effettivo controllo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autentico potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. Tali elementi devono essere valutati nella loro vicendevole interazione.

venerdì 14 ottobre 2022

 Il direttore dei lavori può essere parte di un'azione di regresso da parte dell'inail?



Cass.12/10/2022, n. 29777

In materia di infortuni sul lavoro, va ritenuta sussistente la responsabilità del direttore dei lavori, anche al fine della sua legittimazione passiva solidale nei confronti dell'INAIL attore in regresso, ove sulla base degli accertamenti consacrati nei verbali ispettivi risulti che le opere di sbancamento non erano state messe in sicurezza e che provvedere a ciò era compito del direttore dei lavori per evitare il pericolo di cedimenti del terreno, poi effettivamente realizzatisi in danno del lavoratore assicurato, in seguito deceduto.

giovedì 13 ottobre 2022



Come si sostanzia il requisito della specificità nelle contestazioni disciplinari?

Cass. 07/10/2022, n. 29332

In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. Poiché la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem

mercoledì 12 ottobre 2022

 Quando occorre iscriversi alla gestione separata INPS?


Cass. 10/10/2022, n. 29448

L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento rimesso al giudice di merito.