Entro quali limiti opera la decadenza prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010 in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc.?
martedì 12 aprile 2022
Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte d'appello, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda diretta all'accertamento del diritto della ricorrente trasferimento alle dipendenze della società cessionaria con condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell'assunzione.)
In tema di trasferimento di azienda, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della L. 4 novembre 2010 n. 183; tale termine non trova, invece, applicazione nell'ipotesi inversa, in cui il lavoratore deduca l'intervenuta realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 23/09/2019, n. 2740
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Di talché, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della legge n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2019, n. 13648
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/12/2016)
lunedì 11 aprile 2022
In caso di violazione delle norme dettate per la regolamentazione dei servizi pubblici essenziali quando è possibile attivare le procedure disciplinari contro i lavoratori?
Cass. 07/04/2022, n. 11365
Nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall'art. 2, comma 2, della L. n. 146 del 1990, come modificata dalla L. n. 83 del 2000, è subordinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, e l'apertura del procedimento disciplinare è, in tal caso, doverosa.
venerdì 8 aprile 2022
Il danno biologico assorbe anche il danno morale?
Cass. 06/04/2022, n. 11227
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi, definibili come danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore, che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente.
mercoledì 6 aprile 2022
Quando si può procedere per far accertare il proprio stato d'invalidita'?
Cass. 04/04/2022, n. 10753
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico.
martedì 5 aprile 2022
Quando il ccnl individua un comportamento censurabile con una sanzione conservativa e' possibile procedere al licenziamento?
Cass. 28/03/2022, n. 9931
In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dalla L. n. 604 del 1966, art. 12), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.
lunedì 4 aprile 2022
Entro quali limiti era possibile detrarre quanto percepito dal lavoratore nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data di reintegra sino alla riforma Fornero?
Cass. 31/03/2022, n. 10459
Nella vigenza dell'art. 18 Statuto dei lavoratori nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, quanto percepito dal lavoratore nell'espletamento di attività di lavoro svolta nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, non è detraibile se e nei limiti in cui quel lavoro risulta, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento. Ciò in coerente applicazione del criterio della compensatio lucri cum damno, che trova fondamento normativo nel disposto degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., in base ai quali l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così che occorre tener conto anche degli elementi idonei a provocare una riduzione del danno, causalmente riferibili al medesimo fatto illecito, i quali, quindi, debbono essere valutati in diminuzione del risarcimento.
sabato 2 aprile 2022
Come opera la responsabilità ex art. 2087 cc?
Cass. 29/03/2022, n. 10115
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
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