giovedì 10 marzo 2022

 Quando si ha associazione in partecipazione?

Cass. 07/03/2022, n. 7398

La causa del contratto di associazione in partecipazione si connota per la partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa che è configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa.

martedì 8 marzo 2022

 Quali sono le caratteristiche del trasferimento disposto in forza della legge 104 del 1992?



Cons. Stato, Sez. II, 07/03/2022, n. 165

Il trasferimento temporaneo previsto dalla legge n. 104/92 è disposto nell'esclusivo interesse del portatore di handicap ed è limitato al permanere dei requisiti di legge; pertanto il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione. Essendo il trasferimento ex lege n. 104/1992 disposto a vantaggio e nell'interesse esclusivo non dell'amministrazione ovvero del richiedente, ma del disabile, il movimento ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, per cui si tratta di un movimento per definizione e natura intrinseca non definitivo, ma subordinato ad un presupposto di fatto esterno ed estraneo all'ambito lavorativo, la cui perdurante presenza è condizione non solo per l'iniziale disposizione del trasferimento, ma anche per la sua perdurante efficacia.

lunedì 7 marzo 2022

Come sono ripartiti gli oneri della prova per far valere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 29087 cc.? 






Cass. civ., Sez. lavoro, 03/03/2022, n. 7058

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

sabato 5 marzo 2022

 

Quando le organizzazioni sindacali hanno la legittimazione attiva per esperire azione ex art. 28 legge 300 del 1970?



cass. 02/03/2022, n. 6876

In ordine ai profili di legittimazione attiva necessari perché una organizzazione sindacale possa esercitare l'azione di repressione della condotta antisindacale, non devono essere confusi i presupposti di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (che richiedono la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/2013, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti), con quelli meno stringenti relativi alla legittimazione prevista ai fini della proposizione di un'azione ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, per cui è sufficiente che l'associazione sindacale abbia carattere nazionale (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata avendo nella circostanza la corte del merito accertato, sulla base della copiosa documentazione prodotta, che l'organizzazione controricorrente avesse la legittimazione attiva, poiché provvista del carattere "nazionale" richiesto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, essendo "operativa in una buona parte del territorio nazionale" nonché orientata "alla tutela dei lavoratori a questo medesimo livello").

giovedì 3 marzo 2022

A quali diritti è possibile rinunciare in sede protetta ex art. 2113 cc?



Cass. civ., Sez. lavoro, 01/03/2022, n. 6664

L'art. 2113 ultimo comma c.c. consente, in sede protetta, le rinunce ai diritti già maturati in conseguenza di violazioni realizzate prima e fuori da quella sede, ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative. Ne consegue che laddove le parti, in sede di conciliazione giudiziale, arrivino ad escludere la regolamentazione del rapporto imposta per legge, tale ipotesi rientra tra gli atti regolativi non consentiti dall'art. 2113, ultimo comma, c.c. e non trova applicazione l'art. 19 co.3 D.Lgs. n. 81/2015, norma insuscettibile di interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva.

mercoledì 2 marzo 2022

 In caso infortunio quando e' risarcibile iure hereditatis il danno conseguente alla morte del lavoratore?



Cass. 28/02/2022, n. 6503

È da escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. È invece ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi. La liquidazione delle indicate poste di danno, può ben essere effettuata, per la componente di danno biologico, sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre, per la seconda componente, danno morale, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte.

martedì 1 marzo 2022

 Quando si ha infortunio in itinere?



Cass. 22/02/2022, n. 5814

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis e risultante dalla modifica apportata dal predetto art. 12, stabilisce, infatti, e per quanto qui solo rileva, che "salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", precisando che "l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti".

31. Interpretando l'anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa, perchè la estende a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto.

32. La norma tutela, infatti, il rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella tipica "legata al c.d. percorso normale" (così in motivazione, Cass. n. 18659 del 2020 e Cass. n. 7313 del 2016) così da realizzare una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento.