mercoledì 12 maggio 2021

 Come sono state definite le collaborazioni assoggettate alla disciplina lavorativa del lavoro subordinato dalla legge 128 del 2019?

Art. 2 dlgs 81 del 2015

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali

martedì 11 maggio 2021

Cosa deve provare il lavoratore per richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie?


Cass. 22/04/2021, n. 10638

Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento

lunedì 10 maggio 2021

L'abuso della posizione direttiva verso altri dipendenti costituisce giusta causa di licenziamento? 




Tribunale Frosinone Sez. lavoro, 27/04/2021

Costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., in quanto idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il datore di lavoro ed il suo dipendente, la condotta di quest'ultimo che, in sua assenza, abusando della sua posizione gerarchicamente sovraordinata, abbia costretto altro collega a timbrare il suo cartellino marcatempo attestando così falsamente la sua presenza in servizio.

giovedì 6 maggio 2021

 

Di chi è la competenza ad avviare l'apertura di un procedimento disciplinare nel pubblico impiego?



Cass 04/05/2021, n. 11634

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la competenza ad avviare e concludere il procedimento disciplinare, nella vigenza dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo, ossia della sede lavorativa, dove il lavoratore prestava servizio quando i fatti, come conosciuti dall'amministrazione, hanno assunto evidenza disciplinare, senza che rilevi il successivo trasferimento del lavoratore medesimo ad altra sede appartenente alla stessa P.A., ancorché gravante nella sfera di competenza di altro ufficio disciplinare.

mercoledì 5 maggio 2021

 Cosa determina l'idoneità assoluta alla prestazione?



Cass. 12/04/2021, n. 9556

In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 c.c., con la conseguenza che, al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa, si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale.

martedì 4 maggio 2021

 Su chi grava la prova del reportage nel licenziamento per gmo?



Cass. 30/04/2021, n. 11425

In caso di licenziamento per giustificato motivo obiettivo, grava sul datore di lavoro la prova di non poter altrimenti collocare il lavoratore.

lunedì 3 maggio 2021

 Nel caso di trasporti in concessione quando il tempo per recarsi al lavoro può essere remunerato?


Cass. 29-04-2021, n. 11338

 Il R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17 prevede che si computi "come lavoro effettivo... la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto" (lett. c).

5. Riguardo a tale norma è stato precisato che per viaggio comandato deve intendersi "ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda" (Cass. n. 26581/2011; conformi: n. 10020/2011; n. 3575/2006; n. 15821/2000).

6. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 9062/2014 (e dalle conformi n. 9063 e n. 9064/2014) e peraltro contestualmente precisato "con riguardo agli oneri probatori imposti al lavoratore" nei termini seguenti: "Il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17 - nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiutò - interpretato nel senso che il computo del tempo dei viaggi, regolarmente comandati ed effettuati anche con proprio mezzo di trasporto, presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva da una necessità logistica aziendale, va coordinato con i principi in tema di onere della prova, restando a carico del lavoratore, per ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, la dimostrazione delle modalità della prestazione, e cioè del tipo di turno praticato, degli spostamenti effettuati, della non coincidenza dei luoghi di inizio e termine della prestazione e di ogni altro elemento idoneo".

7. Ora, risulta accertato dal giudice di appello, in quanto circostanza espressamente riconosciuta con il ricorso di secondo grado e, pertanto, pacifica in causa, che i lavoratori "potevano recarsi direttamente presso il posto di cambio quando iniziavano a lavorare in linea, senza essere obbligati a presentarsi preventivamente al deposito di appartenenza, ovvero potevano fare ritorno direttamente a casa, quando terminavano il turno presso un posto di cambio" (cfr. sentenza impugnata, p. 7 e p. 8, ultimo capoverso).

8. Su tale (non contestata) premessa, la decisione della Corte territoriale si pone in linea con l'orientamento espresso da Cass. n. 9062/2014, peraltro ampiamente richiamata in motivazione, risultando del tutto esente dalle censure svolte con il motivo in esame.

9. La fattispecie concreta dedotta in giudizio, e così come accertata dal giudice di merito, è invero quella in cui, al termine della prestazione lavorativa, vi è recupero immediato del tempo libero cui il lavoratore ha diritto (come, prima dell'inizio di essa, egli ancora ne fruisce), senza che su tale situazione venga a incidere il potere organizzativo del datore di lavoro ovvero, in senso lato, un suo potere di ingerenza o di conformazione, quale potrebbe realizzarsi mediante prescrizioni diverse, variamente connesse a esigenze dell'impresa e da esse in qualche modo giustificate, in relazione al tempo precedente o successivo alla prestazione lavorativa: tale essendo, al di là dell'invecchiamento lessicale della norma, il senso ultimo del nucleo concettuale che si deve tuttora riconoscere nelle parole "viaggi comandati" (da una località all'altra), le quali rimandano alla necessità di un collegamento funzionale tra la presenza del lavoratore in un luogo e la sua prestazione in un altro.

10. D'altra parte, è stato più volte affermato che il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando "lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa" (Cass. n. 17511/2010, fra altre), diversamente il tempo in questione non rientrando tra il lavoro "effettivo", nè potendo essere considerato come tale.