martedì 20 ottobre 2020

In cosa consiste la perdita di chance? 


Cass. 14/10/2020, n. 22226

La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.

lunedì 19 ottobre 2020

 Le malattie cagionate da mobbing possono rientrare nelle malattie professionali indennizzabili dall'INAIL?


Cass. 20774 del 2018



2. Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, commi 1 e 4, art. 3, art. 4, comma 1, e artt. 66 e 74, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, anche in relazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione con riferimento all'elenco (lista 2, gruppo 7, voce 01) delle malattie professionali aggiornato; approvato con D.M. Lavoro 11 dicembre 2009, emanato in attuazione del D.P.R. n. 1124, art. 139, e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 1. Violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte errato nel disconoscere la indennizzabilità delle malattie psicofisiche derivanti dalla costrittività organizzativa sul presupposto che essa non attenga mai ad un rischio specifico tutelabile dal D.P.R. n. 1124 del 1965; tanto più che il D.M. Lavoro 11 dicembre 2009, ha approvato una nuova tabella in cui ha inserito espressamente le disfunzioni della organizzazione del lavoro vale a dire la cosiddetta costrittiva organizzativa nella lista due.

2.1. Il secondo motivo è fondato, ritenendo questa Corte di dover confermare e consolidare l'orientamento espresso di recente con l'ordinanza n. 5066/2018, nella quale, giudicando un'analoga fattispecie, ha rilevato come la tesi su cui riposa la sentenza della Corte d'Appello di Perugia non risulti in linea con l'ordinamento vigente e con la costante e coerente evoluzione impressa da questa Corte di legittimità, cui soltanto l'ordinamento riserva la funzione di nomofilachia, al concetto di rischio tutelato ex art. 1 del TU, richiamato, ai fini delle malattie professionali, dal successivo art. 3.

2.2. Invero secondo il risalente e costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa: come questa Corte ha affermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali) ai sensi dell'art. 1, TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002). Lo stesso orientamento è stato riaffermato da questa Corte, a proposito dell'art. 3, TU e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela ancorchè, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sè e per sè considerata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.

2.3. L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 38/2000, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto; apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass. 7313/2016).

2.4. Ulteriore estensione dell'ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a delimitare tanto oggettivamente le attività protette dall'assicurazione (lo spazio entro il quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina); quanto ad individuare i soggetti che sono tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa (tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescindere dalla "manualità" della mansione ed a prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa macchina). Tanto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela (con riferimento al rischio ambientale, Corte Cost. 4.7.74 n. 206; 9.7.1977 n. 114). In tal senso questa Corte si è espressa a Sez. Unite con la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela assicurativa "al lavoro in sè e per sè considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine", essendo appunto la pericolosità data dall'ambiente di lavoro.

2.5. Ed ancora, nella stessa direzione muove, soprattutto, la nota sentenza della Corte Cost. n. 179/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del testo unico numero 1124 del 1965 nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata", talchè, come riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 5577/1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

Pertanto non può essere seguita la tesi espressa dalla sentenza impugnata secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria copra patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle; posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge; non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del TU. 2.6. Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4, dal quale risulta che "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale".

L'approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008). Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.

2.7. A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sè; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art.38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela" (sentenza n. 100 del 2.3.1991).

2.8. In tale ottica, pertanto, non può neppure sostenersi che il premio assicurativo INAIL abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle; assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti: "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la sentenza di questa Corte numero 179 del 1988) è sollecitata da un'interpretazione dell'art. 38, comma 2, coordinata con l'art. 32 Cost., allo scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori" (ancora Corte Cost. n. 100/1991).

3.- Col terzo motivo viene dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte d'Appello aveva del tutto omesso di esaminare il fatto per cui il signor P.P. sin dal 1997, nell'esercizio delle sue mansioni di bibliotecario e delle attività complementari assegnategli presso l'Università di Perugia, aveva subito un notevole stress lavorativo derivante da una serie di fatti che si erano succeduti in maniera sistematica e che avevano comportato il progressivo insorgere e consolidarsi della malattia depressiva, sindrome dell'adattamento di cui aveva chiesto l'indennizzabilità all'Inail.

Il motivo, riguardante questioni di fatto logicamente subordinate rispetto alla questione concernente l'indennizzabilità della malattia in discorso, deve ritenersi assorbito.

4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni il secondo motivo di ricorso va quindi accolto; mentre va rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa per un nuovo esame al giudice designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra formulati in materia di tutela della malattia professionale discendente dall'organizzazione del lavoro; e provvederà alla statuizione sulle spese anche di questa fase del giudizio.



5. In considerazione dell'esito del ricorso non sussistono i presupposti stabiliti dalla legge per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

venerdì 16 ottobre 2020

Il licenziamento collettivo può essere limitato agli addetti di un solo reparto?



Cass. 14/10/2020, n. 22217

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, 3 comma della legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ben può quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non, ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

giovedì 15 ottobre 2020

 In quanto si prescrive il danno da demansionamento?

Cass. 2018 n. 9318

Premesso che non è in contestazione l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. tra le altre Cass. 6.5.2013 n. 10414), si osserva che questa Corte, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, ha distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti - caratterizzato da un punto di vista naturalistico da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente nel quale la condotta contra ius si protrae, così protraendo la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (Cass. Sezioni Unite 14/11/2011 n. 23763). In questa prospettiva è stato chiarito che nel primo caso, in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, (purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), mentre nel secondo caso, nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n.21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520).

mercoledì 14 ottobre 2020

 Se l'assemblea interrompe l'attività può venir meno il diritto alla retribuzione?



Cass. civ. Sez. lavoro, 12/01/1998, n. 203 (rv. 511466) 

L'art. 26 c.c.n.l. del settore commercio, nel demandare ad accordi aziendali la determinazione dello svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro in modo da garantire la continuità di vendita al pubblico, si configura come disposizione di carattere programmatico, con la conseguenza che, in mancanza degli accordi previsti dalla citata disposizione contrattuale, i soli limiti al diritto di assemblea restano quelli previsti dall'art. 20 l. n. 300 del 1970; ciascun lavoratore, pertanto, ha diritto, nel limite delle dieci ore annue, a partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro usufruendo della normale retribuzione, senza che l'eventuale interruzione dell'attività di vendita al pubblico determinata dalla massiccia partecipazione dei lavoratori all'assemblea possa legittimare il datore di lavoro a rifiutare la retribuzione, posto che, in materia, l'art. 1460 c.c. è derogato dal citato art. 20 l. n. 300 del 1970, in quale prevedendo la normale retribuzione per i dipendenti che si astengono dal lavoro per partecipare all'assemblea, impedisce che l'interruzione dell'attività produttiva determinata dalla partecipazione all'assemblea possa essere equiparata, sotto questo profilo, a quella determinata dalla partecipazione ad uno sciopero. 



Cass. civ. Sez. lavoro, 05/07/1997, n. 6080 





Il diritto di partecipare all'assemblea indetta durante l'orario di lavoro, usufruendo della normale retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970, non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività aziendale, fermo restando il limite esterno a tale diritto costituito dall'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi, costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (garanzia dell'incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli impianti, ecc.). Il medesimo diritto, poichè non solo costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua politica e definirne i contenuti, ma anche si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione del pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva. (Fattispecie relativa alla pretesa di azienda della grande distribuzione di subordinare la retribuzione dell'ora utilizzata per l'assemblea alla salvaguardia del servizio di vendita al pubblico, in relazione al tenore dell'art. 26, comma 7, del c.c.n.l. 28 marzo 1987, avente peraltro, secondo l'interpretazione del giudice di merito, natura programmatica e non precettiva, per il suo rinvio a successivi accordi in sede locale). 





Cass. civ. Sez. lavoro, 12/08/1996, n. 7471 

Non rientra fra le limitazioni poste dall'art. 20 l. 20 maggio 1970 n. 300 al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, durante l'orario di lavoro e nel limite delle dieci ore annue, per discutere di materie di interesse sindacale e del lavoro - ferma restando la possibilità che ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea vengano stabilite nei contratti collettivi di lavoro, anche aziendali -, la salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale, la quale è cosa affatto diversa dalla libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'imprenditore, costituzionalmente protetta (art. 41 cost.). (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la garanzia del servizio di vendita al pubblico in un supermercato non potesse giustificare il rifiuto di autorizzazione dell'assemblea da parte del datore di lavoro, rifiuto motivato col fatto che essa era stata fissata nella giornata del sabato e cioè in quella di massima affluenza del pubblico). 





Cass. civ. Sez. lavoro, 15/06/1994, n. 5799 

Il diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970 deve essere esercitato con l'osservanza dei limiti coessenziali alla sua attribuzione e, quindi, con modalità tali da non ledere interessi dialetticalmente contrapposti ed elevati dall'ordinamento al rango di diritti dotati di uguale o superiore tutela, come quello dei cittadini alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il servizio di trasporto pubblico autoferrotranviario, urbano o extraurbano. Ne consegue che la norma citata non è incompatibile con disposizioni di contratto collettivo che, senza escludere la possibilità di esercizio del diritto durante l'orario di lavoro, tendano a fissarne le modalità in guisa tale da assicurarne la compatibilità con le suddette contrapposte esigenze.

martedì 13 ottobre 2020

 Che aiuti sono previsti per i lavoratori marittimi dal DL 104 del 2020?




Art. 10 DL 104 del 2020

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.


2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.


3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

lunedì 12 ottobre 2020

Il contratto di prossimità può escludere l'indennità di preavviso?

Cass. civ. Sez. lavoro, 22/07/2019, n. 19660


In tema di contratto di lavoro, gli accordi di prossimità possono anche escludere, in caso di licenziamento per crisi, l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.