martedì 17 settembre 2019

L'inadempimento degli obblighi del CFL cosa determina?

Corte d'Appello Genova Sent., 02/08/2019

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi formativi comporta la trasformazione, sin dall'inizio, del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicché ai lavoratori va riconosciuto "ex tunc" il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.

lunedì 16 settembre 2019

A quanto ammonta il tetto aziendale per il fondo d'integrazione salariale dal 2018?




L'rt. 1, comma 159, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha così modificato a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'art. 29 comma 4 del dlgs 148 del 2015:




4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 

venerdì 13 settembre 2019

Quando si ha impresa artigiana?


Cass. civ. Sez. I, 06/09/2019, n. 22379

La funzione preminente del lavoro sul capitale, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 443 del 1985 rileva per la individuazione dell'impresa artigiana, comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nell'impresa possa essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso. Di talché vanno incluse tra le imprese artigiane quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali. Per converso, l'elemento funzionale o qualitativo perde rilievo, ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non sia espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, né richieda, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitale, potendosi svolgere da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali. (Nel caso concreto la motivazione del provvedimento giudiziale è palesemente apparente, in quanto manca di misurarsi con la specificità dell'attività che interessa, omettendo di prendere in considerazione gli elementi che possano essere rilevatori dell'apporto qualificante del lavoro dell'imprenditore, in tal modo escludendo e dal novero delle imprese artigiane tutte quelle imprese che procedano alla messa in opera di materiali precedentemente acquistati, per il solo fatto di reimpiegare gli stessi nell'ambito di un processo produttivo.)

giovedì 12 settembre 2019


Il deposito in cancelleria del ricorso è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto fatto valere?

Cass. 12/10/2017, n. 24031

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto. 

mercoledì 11 settembre 2019



Su chi grava l'onere di provare la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto?




Cass. 06/09/2019, n. 22367


A fronte dell'impugnazione del licenziamento, grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 604 del 1966, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso; fatti che indubbiamente comprendono, ad esempio, l'intervenuto superamento del periodo di comporto, nei sensi definiti dalla contrattazione collettiva di settore.

martedì 10 settembre 2019

Il licenziamento intimato in violazione dell'art. 4art. 2112 è nullo o annullabile?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/02/2019, n. 3186 (rv. 652879-01)


l licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo; ne consegue che il licenziamento intimato in vista di una futura fusione societaria - non ancora attuale al momento del recesso - concretizza l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto ex art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2017)


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17-01-2018) 11-05-2018, n. 11410

Reputa questa Corte che la prospettata nullità, per violazione dell'art. 2112 c.c., comma 4, non costituendo il trasferimento d'azienda ex se un motivo legittimo di licenziamento (Cass. 6 marzo 1998, n. 2521; Cass. 21 maggio 2002, n. 7458), per giunta intimato da una società neppure più titolare del rapporto alla data di ricevimento della lettera di recesso, debba essere esclusa.

Ed infatti, anche in caso di trasferimento d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, in quanto ribadito proprio dall'art. 2112 c.c., comma 4 ("Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti"), che pure dispone che il trasferimento non possa essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento. Sicchè, il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (Cass. 11 giugno 2008, n. 15495); e neppure, qualora nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, si deve ritenere che nel suo esercizio in concreto egli ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, nè è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti (Cass. 19 gennaio 2004, n. 741).

Quanto poi alla dedotta carenza di titolarità del rapporto della società intimante alla data di ricevimento dalla lavoratrice della lettera di recesso, basti ribadire che la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso (che pure produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c., dal momento in cui pervenga a conoscenza del destinatario, posto che la norma configura la ricezione dell'atto alla stregua di requisito di efficacia), si perfeziona con la sola emissione e che a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante (Cass. 11 luglio 2006, n. 15678). Sicchè, il vizio di nullità prospettato è infondato, essendo l'intimazione del licenziamento avvenuta nel caso di specie con lettera 31 ottobre 2002 quando ancora la società cedente era titolare dell'azienda trasferita.

Ed allora non sussistono ragioni per disattendere la ricorrenza di un'ipotesi di licenziamento qualificabile come (eventuarmente) annullabile, secondo il corretto assunto dalla Corte territoriale, che ha accertato la prescrizione della relativa azione (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza).

lunedì 9 settembre 2019

La responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs 29 del 2003 si estende all'indennità di licenziamento?



Cass. 04/09/2019, n. 22110
Nel contratto di appalto il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, concerne gli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto restando esclusa l'applicabilità del predetto regime alle somme liquidate ad esempio a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.