venerdì 21 settembre 2018


In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra lavoratori che svolgono mansioni omogenee quali criteri devono essere adottati per l'individuazione del lavoratore? 

Cass. 30/08/2018, n. 21438

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, ove non sia utilizzabile il criterio dell'impossibilità di repechage, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede e, in questo contesto, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 offre uno standard idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.

giovedì 20 settembre 2018

Come è disciplinata l'offerta conciliativa ex art. 6 dlgs 23 del 2015 in seguito alla riforma del DL 87  del 2018 (decreto dignità)?


Art. 6. Offerta di conciliazione

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.  


2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

mercoledì 19 settembre 2018

Quali requisiti occorrono per l'iscrizione alla gestione commercianti?





Cass. 07-09-2018, n. 21900




la Corte d'appello di Venezia (sentenza del 16.8.2012) ha accolto le impugnazioni dell'Inps nelle cause riunite n. 811/09 e n. 568/11 avverso le sentenze n. 275/08 e n. 351/10 con le quali il Tribunale di Vicenza aveva accolto le opposizioni di C.O. alle cartelle esattoriali concernenti l'intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione all'attività di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di società in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie;

posto che la Corte di merito ha accertato che il C. aveva svolto in forma imprenditoriale, attraverso la società in nome collettivo di cui era amministratore e socio, l'attività di amministrazione di condomini comportante l'iscrizione alla gestione commercianti, iscrizione, questa, non avvenuta, con conseguente fondatezza della relativa pretesa contributiva dell'Inps, per cui ha riformato le impugnate sentenze ed ha rigettato le opposizioni proposte dall'appellato;

atteso che per la cassazione della sentenza propone ricorso C.O. con un solo articolato motivo, cui resiste l'Inps con controricorso;

Considerato che:

con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202 e 203, nonchè degli artt. 2697, 2729 e 2222 cod. civ., dolendosi dell'errata individuazione, da parte della Corte di merito, dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, assumendo che quella da lui svolta di amministratore di condomini non aveva natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento, e che, inoltre, la stessa Corte aveva male applicato ed interpretato i requisiti dell'abitualità e della prevalenza previsti dalla L. n. 662 del 1996,art. 1, comma 203 citato ai fini dell'iscrizione di cui trattasi;

ritenuto che il motivo è infondato, dal momento che per quel che concerne la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662,art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli";

rilevato, quindi, che il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013);

atteso che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l'hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

considerato, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, sorretta da accertamenti di fatto ed esente da rilievi di legittimità, ha ben evidenziato che l'attività del C. non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all'amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall'appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l'attività fosse stata espletata da quest'ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale; inoltre, l'appellato non era stato mai iscritto alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione e dagli accertamenti non contestati era emerso che l'attività della società era organizzata prevalentemente col lavoro proprio del C., il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, essendo, tra l'altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione;

ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato e che le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;

verificato che ricorrono, altresì, i presupposti per la determinazione a carico del ricorrente, come da dispositivo, del contributo unificato di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.


martedì 18 settembre 2018

Quando il padre lavoratore padre può fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 39 del dlgs 151 del  2001?


Cass. 12/09/2018, n. 22177

L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, D.Lgs. n. 151 del 2001, solo in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole, di talché, del tutto coerentemente, la legge prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.

NB

Art.40 Dlgs 151 del 2001

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art.39 Dlgs 151 del 2001

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

lunedì 17 settembre 2018

Quando è possibile licenziare ad nutum per il raggiungimento dei limiti di età?

Cass. 2018 n. 13181


Svolgimento del processo

che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 29 luglio 2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comunicato a S.D. in data 24 marzo 2011 e, per l'effetto, ha condannato (OMISSIS) S.C.p.a. a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del recesso al 1 maggio 2012, oltre contributi ed accessori;

che la Corte territoriale, rilevato che dalla lettera di licenziamento risultava che lo S. aveva compiuto il 65 anno di età il 1 aprile 2011 e che il recesso gli era stato intimato "sul presupposto che egli fosse in possesso dei requisiti per il diritto a pensione", ha osservato che, in base al D.Lgs. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, egli, avendo maturato il requisito anagrafico nel corso dell'anno 2011, avrebbe conseguito "il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico... trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti";

che, risultando "dalle informazioni fornite dall'INPS già nel corso del giudizio di primo grado (cfr. nota del 31.1.2014) che S. nel mese di giugno 2011 aveva conseguito la pensione di anzianità e non quella di vecchiaia per la quale non era ancora sopraggiunta la "finestra" di uscita", la Corte ha giudicato il licenziamento illegittimo;

che, in punto di tutela applicabile, la Corte territoriale, "in base alla L. n. 248 del 2007, art. 6, comma 2 bis", ha disposto l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 "limitatamente, però, alla corresponsione della indennità risarcitoria, in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal recesso al 1 maggio 2012, data in cui, sopravvenuta la finestra, il ricorrente ha maturato il diritto a conseguire il pensionamento e, pertanto, non può più essere reintegrato nel posto di lavoro";

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società con tre motivi, cui ha resistito S.D. con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata ad un motivo; ad essa ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
Motivi della decisione

che i motivi del ricorso principale denunciano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale "motivato la decisione sul ritenuto contrasto del licenziamento sub iudice con il disposto del CCNL del credito 8 dicembre 2007, art. 71, comma 1, lett. b) ancorchè "l'appellante avesse ignorato del tutto la citata disposizione contrattuale e, sia nell'atto introduttivo del giudizio che nel ricorso d'appello, avesse chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per violazione del D.L. 31 novembre 2007, n. 248, art. 6, comma 2 bis"; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo innanzi richiamato per avere la Corte di Appello interpretato la clausola pattizia nel senso che tra i requisiti pensionistici debba essere incluso quello della possibilità giuridica del conseguimento della pensione secondo la normativa vigente alla data del recesso e per avere escluso che tale condizione sussistesse in capo allo S.; 3) in subordine, omesso esame di fatti decisivi "per avere il Collegio del merito concluso che l'appellante avesse percepito dal 1 giugno 2011 una pensione di anzianità anzichè di vecchiaia";

che i tre motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento;

che, infatti, premessa l'inammissibilità del primo motivo in cui si denuncia, nelle forme improprie della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, un preteso error in procedendo che avrebbe imposto la deduzione delle ragioni che determinavano la nullità della sentenza o del procedimento a mente dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per di più senza specificare adeguatamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare la presunta violazione del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la decisione della Corte territoriale risulta conforme al diritto;

che la L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, stabilisce che la L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applica nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54; pur in mancanza dell'esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (Cass. SS.UU. n. 17589 del 2015; in precedenza: Cass. n. 3237 del 2003, n. 12568 del 2003; n. 6537 del 2014);

che, ciò posto, è condivisibile l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale in base alla quale la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all'applicabilità del regime della L. n. 300 del 1970, art. 18, è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato; pertanto, avendo il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, vigente all'atto del licenziamento, stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, coloro che - come lo S. - maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni, "conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico... trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti", il passaggio al regime del recesso ad nutum avviene in tale ultimo momento, per cui il licenziamento intimato precedentemente non è sottratto all'applicazione dell'art. 18 pro tempore vigente;

che tale assunto è conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale che ha ritenuto compatibile con la Costituzione la previsione del recesso ad nutum, sul principale rilievo secondo cui "in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l'assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale" (vedi, per tutte: Corte cost. sentenze n. 15 del 1983; n. 309 del 1992; n. 225 del 1994; n. 174 del 1971; n. 45 del 1965, nonchè Cass. 26 maggio 2004, n. 10179), per cui il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si "goda" del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi;

che la soluzione appare altresì coerente con l'ormai consolidato principio nella giurisprudenza di questa Corte, affermato specificamente in materia di pensione di anzianità ma evidentemente operante anche per la pensione di vecchiaia, secondo cui la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle "finestre" indicate dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, e dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione (cfr. Cass. n. 18041 del 2007, n. 23094 del 2008, n. 20235 del 2010 e n. 6840 del 2014; Cass. n. 16532 del 2015; conf. da ultimo Cass. n. 15879 del 2017)); in tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della "finestra" indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione dell'età anagrafica (Cass. n. 23094 del 2008 cit.; cfr. pure Cass. n. 13626 del 2005, n. 18041 del 2007);

che ogni altra censura relativa all'accertamento in fatto circa il conseguimento di una pensione di vecchiaia da parte del dipendente (così come sostenuto dalla società) piuttosto che una non omologabile pensione di anzianità (come ritenuto dalla Corte territoriale) è inammissibile in quanto trascura di considerare che la sentenza impugnata è sottoposta ratione temporis al novellato l'art. 360, c.p.c., n. 5, interpretato rigorosamente dalle SS.UU. di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), dei cui enunciati la società ricorrente non tiene adeguato conto;

che invece il ricorso incidentale del lavoratore, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, lamentando che la Corte palermitana "seppure ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato al Sig. S., non ha - però - accolto la domanda di reintegrazione dello stesso e, pertanto, ha accordato al medesimo solo l'indennità risarcitoria, nella misura delle mensilità dalla data del licenziamento sino a quella in cui sarebbe andato in pensione di vecchiaia, ossia dal mese di aprile del 2011 sino al 1 maggio 2012", precludendo anche l'esercizio della facoltà di opzione per le 15 mensilità di retribuzione in luogo della reintegra, è meritevole di accoglimento, avendo lo S. proposto fin dall'atto introduttivo del giudizio la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, coltivata anche in appello;

che il compimento dell'età pensionabile, infatti, come il possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, determinano non già l'automatica estinzione del rapporto, ma solo la cessazione del regime di stabilità e della tutela prevista dalla legge sopra richiamata, consentendo il recesso ad nutum;

che va ribadito il principio secondo cui "nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive reciproche obbligazioni), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di un valido (e diverso) atto di recesso (Cass. n. 3754 del 20 marzo 1995), che ben può essere emanato anche nelle more del giudizio" (cfr. Cass. n 1908/1998 nonchè Cass. n. 1462/2012 circa l'illegittimità della limitazione del risarcimento ex art. 18 Stat. Lav. fino al compimento del 65 anno di età), sicchè non può neanche attribuirsi al licenziamento intimato per una data in cui non sussistevano i presupposti la capacità di procrastinare l'effetto risolutorio al momento dell'apertura della "finestra", come pure opinato dalla società;

che dunque, respinto il ricorso principale, deve essere accolto il ricorso incidentale dello S., con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;



che occorre dare atto della sussistenza per la ricorrente principale dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, come modificato dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

venerdì 14 settembre 2018

Quale è la percentuale di lavoratori a tempo determinato e somministrati che può essere assunta in seguito alle modifiche apportate all'art. 31 del Dlgs 81 del 2015 dal 87 del 2018? 


In base all'art. 31 del dlgs 81 del 2015:

2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

giovedì 13 settembre 2018

Da quando sono operative le nuove disposizioni del decreto dignità sui contratti a termine?

In forza del comma 2 dell'art. 1 del DL 2018 n. 87:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.