martedì 20 febbraio 2018

Quando il lavoro dell'Ostetrica è autonomo o subordinato?

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-1990, n. 1159

Il pretore, con sentenza in data 3.10.87, rigettava l'opposizione, ritenendo: che la subordinazione nel rapporto di lavoro va individuata attraverso vari indici, la cui esistenza va accertata nel concreto atteggiarsi del rapporto stesso (indici che vanno poi combinati tra di loro e sintetizzati nel giudizio di prevalenza); che, nella specie - da quanto dichiarato dalla stessa Cavallari in data 4.4.85 all'ispettore del lavoro - è risultato che la predetta Cavalloni prestava la sua opera presso la clinica, quale ostetrica, tutte le mattine (per sette giorni alla settimana) con orario dalla 8 alle 12, veniva retribuita "a forfait" dalla clinica (non percependo mai denaro direttamente da clienti) ed usufruiva di ferie; che doveva pertanto ritenersi inequivocabilmente esistente l'inserimento della Cavalloni nell'organizzazione dell'impresa, con assoluta carenza di rischio da parte della lavoratrice; che doveva quindi ritenersi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso la Casa di Cura ed il Lugatti con due motivi. ....Il ricorso è infondato...............Riguardo al secondo motivo del ricorso, devesi premettere, in diritto, che, com'é noto, il rapporto di lavoro autonomo si distingue da quello di lavoro subordinato per il fatto che l'oggetto della prestazione è l'opera, cioé il risultato dell'attività, mentre nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione è rappresentato dall'energia lavorativa che il prestatore di lavoro pone a disposizione del datore di lavoro ed esplica con vincolo di subordinazione, cioé sotto la vigilanza e secondo le direttive del datore di lavoro medesimo. Detto requisito della subordinazione, peraltro, va inteso in senso relativo, in quanto non è incompatibile con una certa autonomia, iniziativa e discrezionalità del lavoratore, specie quando si tratti di prestazioni professionali.

In tal caso la subordinazione si attua in termini più funzionali che tecnici, potendosi concretizzare nella sola sistematica inserzione dell'opera professionale nell'organizzazione unitaria dell'impresa o dell'ente, ancorché senza un'effettiva direzione da parte del datore di lavoro (Cass. 15.5.76 n. 1885, 9.4.1986 n. 2472).

Peraltro, nei casi in cui una notevole attenuazione del vincolo della subordinazione e una certa libertà nell'organizzazione del lavoro riducano l'evidenza immediata degli elementi differenziali tra i due rapporti, occorre far ricorso ad altri criteri distintivi, quali: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, come già si è detto; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo; e) la incidenza del rischio attinente all'esercizio dell'attività, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato.

(Cass. sent. ult. 1720-76, 5393-78, 4131-84, 2257-86). Orbene, nel caso in esame esattamente il Pretore ha riconosciuto la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dopo aver accertato che la Cavalloni poneva sostanzialmente a disposizione della impresa le proprie energie lavorative al mattino (dalle 8 alle 12) secondo le direttive dell'imprenditore (che si avvaleva, al pomeriggio, delle prestazioni di un'altra ostetrica), ricevendo sempre lo stesso compenso forfettario, con assoluta carenza di rischio da parte sua e sicuro inserimento nell'organizzazione dell'impresa.

lunedì 19 febbraio 2018


I verbali ispettivi vanno sempre notificati?


In caso dell'art. 8 comma 20 della legge 335 del 1995

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave

sabato 17 febbraio 2018

Ai fini dell'inquadramento Inps il datore di lavoro è obbligato a comunicare ogni variazione che possa determinare una modifica d'inquadramento?


Per Cass. 13/02/2018, n. 3459:


Per l'INPS dalla lettura della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 sarebbe evincibile un obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare all'Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell'attività svolta, in quanto se ciò non accade vi provvede il legislatore a far conseguire l'effetto, con efficacia ex tunc, con il provvedimento di modificazione dell'inquadramento da parte dell'Inps; tale dichiarazione doveva concretizzarsi in un altro atto di volontà successivo al precedente e diretto all'ente previdenziale dove espressamente si indicano gli elementi che, secondo il datore di lavoro, conducono a un mutamento dell'effettiva attività fino a quel momento svolta.

La tesi è infondata. La L. n. 335 del 1998, art. 3, comma 8 recita "I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato".

1.6. La norma si occupa di regolare gli effetti dei provvedimenti di variazione di inquadramento previdenziale adottati dall'INPS in sede di riesame o di verifica di singole situazioni aziendali, ovvero in conseguenza di una generale variazione d'indirizzo nella classificazione. Ma anche a voler estendere lo stesso disposto normativo a tutti i casi in cui una variazione di classificazione segua dichiarazioni datoriali, anche successive alle prime, esso non prevede comunque un obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare all'Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell'attività svolta. Nè in particolare prevede l'obbligo delle aziende di effettuare specifiche dichiarazioni preventive appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all'Inps la verifica dei presupposti per la classificazione dell'impresa.

1.7. E' vero che la legge prevede l'effetto retroattivo della variazione, nei casi in cui "l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro"; e che le inesatte dichiarazioni (positive o omissive) del datore di lavoro, da cui possono derivare gli effetti retroattivi del provvedimento di variazione, vanno riferite ad una qualsiasi comunicazione in base alla quale sia evincibile la classificazione; sicchè, in base alla L. n. 335 del 1998, art. 3, comma 8 il datore di lavoro non deve mai fornire notizie inesatte in occasione delle sue varie comunicazioni all'INPS. Ma non è previsto dalla norma che egli abbia anche l'obbligo di effettuare una dichiarazione di variazione al mutare dei dati determinanti l'inquadramento e di effettuare comunicazioni ad hoc di natura preventiva; sicchè le dichiarazioni in discorso possono essere soltanto quelle desumibili da atti diretti ad altri fini.

giovedì 15 febbraio 2018

Quali dati deve contenere la denuncia d'infortunio?

In base all'art. 53 commi 4 e seguenti DPR 1124 del 1965

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. 

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. 

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore o all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero. 

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. 


Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

mercoledì 14 febbraio 2018

Quali agevolazioni sono riconosciute a coloro che assumono lavoratori in Naspi?

In base al comma 10 bis art. 2 l. 92 del 2012:

10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

martedì 13 febbraio 2018



Come è disciplinata la denuncia d'infortunio mortale?




In forza dell'art. 53 comma 2 del DPR 1965 n. 1124



Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.


lunedì 12 febbraio 2018

La forma scritta del contratto a testi può essere provata per testi?

Cassazione: 05/02/2018, n. 2774

Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta, - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi - della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione, seppur seguita dall'espletamento di attività lavorativa, non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.