mercoledì 13 settembre 2017

Quale è il sistema previdenziale ed assistenziale delle prestazioni occasionali?

In base all'art. 54 bis  comma 2 DL 50 del 2107 "Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"

martedì 12 settembre 2017

Entro quale limite opera il divieto di verifica dello stato di malattia del lavoratore senza l'utilizo dei servizi ispettivi?


"In tema di lavoro subordinato, le disposizioni dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto, atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività". Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/2017, n. 19089

lunedì 11 settembre 2017

Cosa è il  contratto di prestazioni occasionali ?


In base al comma 13 art. 54 bis del DL 50 del 2017 Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b) (utilizzatori) , e 7 (le amministrazioni pubbliche), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1*, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.


*attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

venerdì 8 settembre 2017

Quando non può ricorrersi al contratto di  prestazioni di lavoro occasionale ex DL  50 del 2017?






In forza dell'art. 54 bis comma 14 DL 50 del  2017

E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.


Inoltre ex comma 5 art. 54 bis  DL 50 del 2017

 Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Restano chiaramente fermi i limiti reddituali stabiliti dal comma 1:


"... è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

giovedì 7 settembre 2017

Quale è il regime fiscale delle prestazioni di lavoro occasionale?

In forza dell'art. 54 bis del DL 50 del 2017 comma 4 "I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno".

mercoledì 6 settembre 2017

Quali sono  le prestazioni occasionali  (cd nuovi voucher) reintrodotti dall'art. 54 bis del DL 2017 n. 50?


In base all'art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale) per prestazioni di lavoro occasionali si intendono "le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.





martedì 5 settembre 2017

Quali sono le definizioni di retribuzione ed i divisori nel ccnl logistica?

Art. 61 – Retribuzione 
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da: 
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante; 
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 
3) eventuali altri aumenti comunque denominati; 
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce; 
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste; 
8) indennità di funzione per i quadri; 
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011

2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62. 
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168. 
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge. 
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. 
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Deroga La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art.9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

 Nota 

A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi tabellari unitamente all’EDR di euro 10,33 mensili. Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - con CCNL 12.11.1983 - nelle seguenti misure: Livello Euro Quadri (ex 1° Super) 21,24 1° 21,24 2° 19,23 3° Super 17,84 3° 17,52 4° 16,95 5° 16,70 6° 16,45