sabato 22 aprile 2017

Il lavoratore può rinunciare a diritti non ancora entrati nel proprio patrimonio?

Secondo la Cassazione

“In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro”. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/10/2007) Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2011, n. 18405

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. Cass. civ. Sez. lavoro 14/12/1998, n. 12548

“La rinuncia preventiva del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti, è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c. c., e non semplicemente annullabile con l'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 c. c., disposizione che concerne i diritti maturati, concreti e individuati dal rinunciante”. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/02/1988, n. 1622

Nella giurisprudenza di merito:

“Le rinunce contenute nella conciliazione intervenuta tra lavoratore e parte datoriale assumono rilievo solo fino alla data della stessa, poiché la rinuncia avente ad oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e, dunque, sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c., nella parte in cui sanziona con l'annullamento le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Campobasso Sez. lavoro, 10/03/2014

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 05/09/2002, n. 1547

“La rinunzia avente a oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e dunque sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c, il quale sanziona con l'annullamento le rinunzie e transazioni aventi a oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Milano, 26/08/2005

giovedì 20 aprile 2017



Come sono regolamentati gli assegni ai nuclei familiari?


In base all'art. 65 della legge 448 del 1998: 

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. 

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

mercoledì 19 aprile 2017

I diritti nascenti da un medesimo rapporto di lavoro possono essere azionati con diversi giudizi?



Ecco la decisione della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-02-2017, n. 4090

1.Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., e art. 111 Cost., la società ricorrente - premesso che la domanda azionata in questo processo è stata preceduta da altra domanda, anch'essa proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto, intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa; che successivamente l' A. ha proposto il presente giudizio volto al ricalcolo del premio fedeltà senza motivare in alcun modo la scelta di "parcellizzare" i giudizi; che entrambe le domande scaturiscono da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e l' A. ed avente ad oggetto il contratto di lavoro; che il lavoratore al momento dell'attivazione della prima vertenza era nelle condizioni di fatto e di diritto per far valere entrambe le pretese e non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della scelta di promuovere giudizi separati- ha sostenuto che la domanda proposta nel presente giudizio viola il divieto di abuso del processo per indebito frazionamento quale affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 23726 del 2007.

Con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 2016 il collegio della sezione lavoro di questa Corte ha dato atto che, con le decisioni numeri 11256 e 27064 del 2013, altri collegi hanno sostenuto che il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 23726 del 2007 secondo la quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio" - è applicabile (anche) nelle ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi - la volontà delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex art. 2094 c.c.-: collegamento, questo, ancora più stringente nel caso di controversie promosse entrambe a rapporto concluso, quando il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.

Non condividendo l'equiparazione del fascio di rapporti obbligatori retributivi e risarcitori - derivanti dal rapporto di lavoro al "rapporto unico" considerato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, nè la sussistenza dei presupposti per imporre al creditore di agire in un unico contesto in relazione a crediti diversi connessi solo in virtù di una complessiva relazione negoziale o legale, e dubitando a fortiori che dalla proposizione in differenti giudizi di una pluralità di domande concernenti diversi crediti, pur riferibili ad un medesimo rapporto di lavoro ormai cessato, possa farsi derivare l'improponibilità delle domande successive alla prima, il predetto collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

2. Risulta sottoposta allo scrutinio delle Sezioni unite la questione "se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda".

Con la sentenza n. 23726 del 2007 le Sezioni unite sono intervenute sulla questione e, mutando il precedente orientamento (sent. n. 108 del 2000), hanno affermato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di "un unico rapporto obbligatorio", frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Più recentemente le Sezioni unite, con la sentenza n. 26961 del 2009 (pronunciata in tema di giurisdizione), riferendosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, hanno ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007, sostenendo che costituisce principio generale la regola secondo la quale "la singola obbligazione" va adempiuta nella sua interezza ed in un'unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell'eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore.

Come emerge con chiarezza dalla lettura delle sentenze suddette, quando le sezioni unite hanno discusso di (in)frazionabilità del credito si sono riferite sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. Pertanto solo una interpretazione dell'espressione "unico rapporto obbligatorio", avulsa dal contesto nel quale essa è inserita, può indurre a ritenere che nella sentenza n. 23726 del 2007 il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, bensì (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata.

Risulta inoltre evidente che l'infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento) non comporta inevitabilmente (tanto meno implicitamente) la necessità di agire nel medesimo, unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti.

I rilievi che precedono non esimono tuttavia le Sezioni unite dal dare risposta al quesito sopra prospettato (se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto - quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata - e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l'improponibilità di quelle successive alla prima).

Tale risposta non può che essere negativa con riguardo ad entrambi i profili considerati.

3. La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa.

Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perchè l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato. D'altro canto, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato - in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili - perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perchè preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata.

La mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione.

Per altro verso, una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorchè relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti - quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile esposizione alla necessità di "scegliere" di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive insinuazioni tardive per altri crediti.

Che la perdita della possibilità di fruire di riti più "snelli" per recuperare i propri crediti costituisca perdita di una importante "caratteristica" di tali crediti (i.e. la pronta "realizzabilità" sul piano processuale), nonchè vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa la possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito, trova conferma in alcune recenti pronunce di questa Corte (v. Cass. nn. 22574 del 2016 e 10177 del 2015), nelle quali si è affermato che il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito.

In ogni caso, l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio - come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro - retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre non in un alleggerimento bensì - in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo.

E' verosimile che per questa via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione.

E' infine il caso di evidenziare che l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia.

Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l'idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati - pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio - in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti.

4. Le considerazioni che precedono non esauriscono l'analisi della problematica in esame.

La disciplina codicistica - relativa, tra l'altro, a connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato -, sopra richiamata perchè idonea a testimoniare di un sistema che "contempla" - e perciò autorizza - l'ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti (diversi e tuttavia) riferibili ad un medesimo rapporto di durata, si presta in realtà ad una significativa lettura speculare.

Se è vero, infatti, che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi.

L'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la "duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Di tale esigenza si è espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite (v. in particolare, tra le altre, S.u. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c., e S.u. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale), nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti).

Si tratta di una giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito".

Nel solco dell'indirizzo tracciato dalle citate decisioni deve ritenersi che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonchè, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.

Quest'ultima affermazione impone un chiarimento.

Nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n. 1540 del 2007, riferita al principio di non contestazione) risulta chiara la consapevolezza che il "giusto" processo regolato dalla legge resta affidato non solo alle norme che lo regolano, bensì anche agli stessi protagonisti del processo (giudice e parti), responsabilizzati, ciascuno per quanto di "competenza", a dare concreta e corretta attuazione alla relativa normativa.

Tali concetti, affermati dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo al principio di non contestazione (di origine giurisprudenziale e successivamente recepito dal legislatore nel novellato art. 115 c.p.c.), quindi con riguardo, in particolare, alla posizione del convenuto, non possono che ritenersi riferiti anche all'attore, il quale deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce.

Pertanto, se l'interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell'ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa "estensione" e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative "modalità" di proposizione.

Non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei diversi crediti, nè tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico.

Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo.

Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al "frazionamento" e ne metta in dubbio l'esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 c.p.c..

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, va affermato il seguente principio di diritto:

"Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2".

Alla luce dei sopra esposti principi, e considerato che la domanda proposta dal lavoratore nel presente processo è intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta (anch'essa dopo la cessazione del rapporto di lavoro) era intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, il ricorso della società non risulta fondato.

Deve infatti osservarsi che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte (legale l'uno e pattizia l'altro), nonchè differenti presupposti e finalità, non risultando, in particolare, che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla precedente domanda riguardante la rideterminazione del TFR, nè che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo; onde è da ritenersi che ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

martedì 18 aprile 2017

Nel pubblico impiego (polizia e forze armate) il lavoro prestato nelle festività fa sorgere il diritto alla remunerazione per lavoro straordinario?


Con sentenza del 12 aprile 2017 n. 1705 il Consiglio di Stato ha così statuito:

1.1. In particolare, ciascuno di loro ha documentato di aver espletato, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012, plurime ore di attività lavorativa in giorni festivi ovvero da destinare al riposo settimanale, chiedendo pertanto il riconoscimento del compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero - in via subordinata - la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria. 
2. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo di questa Sezione (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n. 6322), sulla scorta del quale: 
a) al fine di compensare il disagio derivante dal dover prestare attività lavorativa in una giornata ordinariamente dedicata al riposo, non è sufficiente la speciale indennità disciplinata dalla contrattazione di categoria (per quanto qui rileva, dall’art. 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, che la ha quantificata in € 5,00 all’ora, importo poi aumentato ad € 8,00 all’ora dal successivo art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), atteso che tale indennità è testualmente corrisposta “a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”, e dunque surroga la sola retribuzione ordinaria, lasciando impregiudicata - fra le altre - la questione di come debbano essere compensate le ore lavorative eventualmente eccedenti il limite delle 36 settimanali; 
b) a tale ultimo riguardo, sempre sulla base della contrattazione collettiva di categoria, il computo dello straordinario va effettuato con criterio “orizzontale”, ossia tenendo conto delle ore eccedenti le 36 nell’arco della settimana, e non “verticale”, ossia avendo riguardo alla sola giornata che interessa ed alle ore eventualmente eccedenti le 6 giornaliere; 
c) diversi poi, e anche distinti fra di loro, sono gli istituti del “riposo recupero”, disciplinato dall’art. 11, comma 5, della legge 15 novembre 1990, n. 395, che serve a far recuperare al lavoratore il giorno di riposo di cui non abbia fruito per aver svolto attività lavorativa, e del “riposo compensativo”, disciplinato dagli accordi sindacali (e, per quanto qui rileva, dall’art. 11 dell’Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria), il quale altro non è che una differente modalità di compensazione del lavoro straordinario, che anziché essere retribuito viene ad essere compensato con un numero corrispondente di ore di riposo. 
3. Il T.a.r. per la Lombardia, sez. I, investito delle controversie, le definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli oggi all’esame della Sezione. 
4. Con le sentenze ricordate, il primo giudice si è motivatamente discostato dai precedenti sopra richiamati, argomentando sulla base dell’orientamento, a suo dire difforme, della Corte di Cassazione, dal quale sarebbero ritraibili i seguenti principi: 
a) è ontologicamente impossibile qualificare come straordinario il lavoro prestato in un giorno festivo, ogni qual volta sia stata comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro; 
b) conseguentemente, il computo del lavoro straordinario va effettuato con criterio “verticale”, e quindi tenendo conto delle sole ore eccedenti il normale orario di lavoro nei 6 giorni della settimana in cui viene normalmente prestato, calcolate nell’ambito del mese di riferimento; 
c) ferma e impregiudicata resta la diversa questione, da affrontare e risolvere però in sede di contrattazione collettiva, dell’eventuale retribuzione supplementare dovuta per compensare la particolare “penosità” derivante dall’aver dovuto prestare attività lavorativa in una giornata istituzionalmente da dedicare alle esigenze familiari, personali e culturali. 
5. Nel costituirsi in resistenza in grado d’appello, il Ministero della Giustizia, oltre a sostenere la infondatezza degli appelli e a instare per la conferma delle sentenze impugnate, ha richiamato lo jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”], secondo cui: “...L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
5.1. In tal modo, secondo la difesa erariale, il legislatore sarebbe intervenuto con interpretazione autentica della vigente normativa, riaffermando l’impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente e smentendo il più recente indirizzo di questa Sezione. 
6. Con ordinanza 27 aprile 2015, n. 2062, la Sezione - riuniti i giudizi ai soli fini dell’incidente - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta sotto un duplice profilo e cioè in quanto: 
a) nonostante il proprio autoqualificarsi espressamente come di interpretazione autentica, questa dovrebbe essere considerata innovativa dell’ordinamento per non presentare la caratteristica tipica di tale categoria di disposizioni, vale a dire quella di limitarsi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; ne sarebbe leso il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., essendo stata introdotta sotto la veste di un’interpretazione autentica una disciplina innovativa, con valore retroattivo, senza alcuna evidente e ragionevole giustificazione, non potendo questa individuarsi nella mera volontà di evitare un esborso ingente per le casse pubbliche;
b) nella misura in cui non sarebbe dato rintracciare un motivo d’interesse generale idoneo a giustificare l’intervento legislativo retroattivo in esame, destinato a incidere in modo decisivo sull’esito di plurimi giudizi, risulterebbe violato l’art. 117 Cost. attraverso la norma interposta di cui all’art. 6 della CEDU in relazione alla lettura che di questo dà la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dal ricordato art. 6 della CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare situazioni processuali altrimenti indirizzate in modo diverso. 7. Con sentenza 10 giugno 2016, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Sezione nei termini sopra esposti. 
7.1. La Corte ha svalutato l’alternativa tra norma interpretativa, come tale retroattiva, e norma innovativa con efficacia retroattiva, ritenendo piuttosto che il punto di legittimità costituzionale da verificare consista nell'accertare “se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di interesse generale”. 
7.2. Fatta tale premessa, la Corte ha valutato l’intervento legislativo contestato dotato di reale portata interpretativa, per avere avuto il compito di dirimere un’incertezza (cita Cass. civ., sez. lavoro, 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria (nel senso che lavoro straordinario prestato in giorno festivo sia solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale) e non lesivo di un legittimo affidamento dei consociati, che non sussisterebbe a fronte della riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo. 
8. Ripreso il giudizio, l’Amministrazione appellata, con memoria depositata il 25 marzo 2017, ha concluso per la reiezione dell’appello sula base della sopravvenuta norma di interpretazione autentica recata dalla legge di stabilità per il 2014. 
9. Con memoria di replica, depositata il successivo 16 marzo, le parti private hanno insistito sulla fondatezza delle proprie pretese, sull’ingiustizia della richiamata decisione della Corte costituzionale, sul permanere di un interesse alla pronuncia “in modo da potere successivamente adire a giurisdizioni superiori per accertare la correttezza dello Stato italiano in questa vicenda”. Hanno chiesto infine, comunque, la compensazione delle spese di giudizio. 
10. All’udienza pubblica del 6 aprile 2017, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione. 
11. In via preliminare, il Collegio conferma la riunione degli appelli - a norma dell’art. 70 c.p.a. - per la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva. 
12. Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta - di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità - non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario. 
12.1. Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”. 
12.2. Peraltro gli appellanti non contestano di avere conseguito il giorno di riposo loro spettante e l’indennità complementare prevista. 
12. In conclusione, gli appelli riuniti sono infondati e vanno perciò respinti con conferma delle sentenze impugnate, fermo restando il diritto degli appellanti di adire, a tutela dei propri interesse, anche giurisdizioni sovranazionali. 
13. Considerate le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti. 

sabato 15 aprile 2017



Quali sono i limiti in cui è possibile mantenere l’assegno di reversibilità in caso di altri redditi?



In base all’art. 1 comma 41 della legge 335 del 1995 “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".


Tabella F 
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario


Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità. 


Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità. 


Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità. 


Il trattamento minimo per l'anno 2017 è fissato in 501,89 euro mensili.





giovedì 13 aprile 2017

Come si calcola l'anno solare e l'anno di calendario nel comporto per malattia?

Cassazione:

In applicazione dei principi di logica, di ragionevolezza e di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, la disposizione di cui all'art. 3 d.lg.C.p.S. 31 ottobre 1947 n. 1304 deve essere interpretata nel senso che la base annua cui va rapportato il periodo di comporto (nella specie, per concorde dato normativo e contrattuale, pari a 180 giorni) si identifica nell'anno solare, e cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento). Cass. civ. Sez. lavoro, 13/09/2002, n. 13396


In caso di morbilità discontinua, ove il contratto collettivo di lavoro contempli il comporto per sommatoria ponendo il termine esterno pari ad un anno solare (come l'art. 55 ccnl per i dipendenti da aziende commerciali), è logicamente corretta la valutazione del giudice del merito che intende per anno solare non l' anno civile, decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre (come in tema di assicurazione obbligatoria per malattia), bensì un intervallo di tempo di trecentosessantacinque giorni computati indifferentemente o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Cass. civ. Sez. lavoro, 01/06/1992, n. 6599

Giurisprudenza di merito:

Ai fini della determinazione del periodo di comporto, quando il contratto collettivo fa riferimento all'anno di calendario  si deve intendere il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, mentre quando fa riferimento all'anno solare  si deve intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo giorno della malattia. App. L'Aquila Sez. lavoro, 29/07/2013

Ai fini del calcolo del periodo di comporto , per anno solare deve intendersi non già l' anno civile decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il periodo di 365 giorni decorrenti dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, da quella del licenziamento. Trib. Milano, 03/10/2007


L'art. 71 c.c.n.l. 28 marzo 1987 per i lavoratori del terziario, che pone il periodo di comporto nel periodo massimo di centottanta giorni in un anno solare, implica la possibilità di sommare tutte le assenze per malattia in un periodo di trecentosessantacinque giorni calcolato a ritroso rispetto all'ultimo giorno contestato. Trib. Milano, 16/12/1995







mercoledì 12 aprile 2017

La disciplina del lavoro parziale introdotta dal Dlgs 81 del 2015 è applicabile al pubblico impiego?


Art. 12. Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10*, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

*Art. 6. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
art. 10 Sanzioni - omissis