martedì 11 aprile 2017


Il fondo d'integrazione salariale fino a che limiti copre le proprie prestazioni?

In base all'art. 11 del D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343


1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 

3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. 

4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite di cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.

lunedì 10 aprile 2017

Come è disciplinato l'assegno di solidarietà ex art. 31 del Dlgs 148 del 2015 dall'art. 6 del DM 3 febbraio 2016 n. 94343?

In base all' art. 6 del DM 94343:

1. Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.


2. La misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate è calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilità del Fondo.


3. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile.


4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 della presente disposizione individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.


5. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.


6. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo.


7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attività e degli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.


8. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.


9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla causale del contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.


10. All'assegno di solidarietà di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.


11. Per la prestazione di cui al presente articolo il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.


12. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.


13. L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. Ai fini della verifica vengono computati anche gli apprendisti.


sabato 8 aprile 2017

In caso di cambi di appalto per accedere all'integrazione salariale come si calcola l'anzianità di servizio dei lavoratori?


In base all'art. 1 comma 3 del Dlgs 148 del 2015 "3. Ai fini del requisito di cui al comma 2 (ovvero un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione), l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata".

giovedì 6 aprile 2017

Il caso fortuito esclude l'occasione di lavoro nell'infortunio?


Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-04-2017, n. 8597 Per la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi "in occasione di lavoro" (secondo la esplicita previsione dell'art. 2 cit.) e quindi non solo quelli riconducibili al rischio "tipico" della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429). Si è così affermato che, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell'I.N.A.I.L., anche gli oneri cosiddetti indiretti (Cass. 2155 del 1992, 11145 del 1992, 550 del 1993, 12659 del 1992, 2023 del 1995, 4036 del 1995), per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purchè tali eventi siano ricompresi nell'ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Cass. 29 maggio 1996, n. 4953; Cass. 2 giugno 1998, n. 5408).

mercoledì 5 aprile 2017

L'amministratore e socio di società commerciale è soggetto all'iscrizione sia alla gestione commercianti  sia a quella separata?

Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 31/03/2017, n. 8458 sante l'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 e la disposizione di interpretazione autentica ex art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di un'impresa commerciale, artigiana od agricola, la quale di per sé implichi l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente". In definitiva, il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi a tale tipo percepiti, purché tale attività presenti i requisiti di abitualità e prevalenza, e quella di socio lavoratore della società stessa, implica l'obbligo della duplice iscrizione.(Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835).

martedì 4 aprile 2017

Quale comporto è previsto per i lavoratori affetti da tubercolosi nelle imprese con più di 15 dipendenti?

In base all'art. 9 della l. 1970 n. 1088 " Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale"

lunedì 3 aprile 2017

La decadenza dall'impugnazione è un'eccezione rilevabile di ufficio?

L'eccezione di decadenza ex art. 6 della L. n. 604 del 1966 rappresenta un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d' ufficio. Di talché, deve essere proposta, a pena di decadenza, ex art. 416, comma 3, c.p.c., nella memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell'udienza. Cass. civ. Sez. lavoro, 23/09/2011, n. 19406

A norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (Rigetta, App. Napoli, 10/06/2008) Cass. civ. Sez. lavoro, 23/09/2011, n. 19405