lunedì 12 dicembre 2016

Entro quando si prescrive l'azione di regresso dell'Inail verso il datore di lavoro in caso di assenza di accertamento di responsabilità penale del datore di lavoro?

In base a Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-03-2015, n. 5160:

"L'Istituto ricorrente sostiene che "il termine triennale di estinzione dell'azione di regresso, nell'ipotesi, come nella specie, in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato in quanto l'art. 112, comma 5, T.U. 1124 del 1965, non potendosi più interpretare letteralmente giacchè la sua formulazione originaria non poteva che disciplinare l'unica ipotesi all'epoca possibile per promuovere l'azione di regresso, quando era vincolata all'esistenza di un giudizio penale, deve essere letto in combinazione all'art. 2947 c.c.". Pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie, essendo intervenuta la estinzione del reato l'11-8-2004 (ex art. 157 c.p. nella formulazione vigente all'epoca, con il decorso di cinque anni dopo la commissione del reato di lesioni personali colpose punite con la reclusione inferiore a cinque anni), l'azione di regresso introdotta con ricorso depositato il 15-11-2005, doveva considerarsi tempestiva.

Premesso che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, commi 3 e 5, prevedono rispettivamente che le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11 - e quindi salvo il caso di azione di regresso -, che il giudizio civile di cui all'art. 11, avente ad oggetto appunto l'azione di regresso dell'Istituto, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo e che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, osserva il Collegio che sulla questione del dies a quo del suddetto termine nell'ipotesi in cui non sia intervenuta nè una sentenza di condanna, nè una di proscioglimento questa Corte ha espresso diversi orientamenti.

In particolare Cass. 18-8-2000 n. 10950 ha ritenuto che tale dies a quo decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Cass. 21-1-2004 n. 968 ha invece affermato che il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale.

Tale pronuncia ha precisato che non rileva in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'Inail, dal combinato disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112 è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'Inail non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.

Parimenti, Cass. 18-5-2007 n. 11625 (non massimata) ha ribadito che "il termine triennale di prescrizione (da qualificarsi più correttamente come decadenza) dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'INAIL, dal combinato disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero".

Secondo un più recente orientamento (Cass. 3 marzo 2011, n. 5134, Cass. 11 marzo 2011, n. 5879), invece, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Peraltro, nel caso, invece, di pronuncia del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorchè adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona, Cass. 25-1-2012 n. 1061 ha affermato che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Nel caso, invece, in cui sia intervenuta una sentenza di condanna un'ulteriore puntualizzazione è stata fatta da Cass. 29 novembre 2012, n. 21269, che ha precisato che l'ultimo inciso del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, nello stabilire che l'azione di regresso dell'Inail si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, richiama esplicitamente l'azione di regresso di cui all'art. 11 stesso T.U. che, a sua volta, prevede che il diritto di regresso può essere esercitato dall'istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, per cui il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso è rappresentato dall'avvenuto pagamento di somme di denaro e non certamente dall'esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti dell'assicurato o dei suoi superstiti, con l'ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di regresso inizia a decorrere solo dalla data di pagamento dell'indennizzo da parte dell'Inail e non dalla data precedente in cui la sentenza penale diviene irrevocabile.

Sulla natura, poi, di decadenza o di prescrizione del termine di tre anni previsto dalla norma citata, in passato, queste Sezioni Unite (Cass. 16 aprile 1997, n. 3288), componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che "il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., (secondo cui il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile) contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".

Sul tema della natura del termine, infine, Cass. 3-10-2007 n. 20736, ha affermato che "l'azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, comma 2, seconda parte, del d.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora".

Con tale pronuncia, premesso che la "coerenza fra artt. 10 e 11, da una parte, e art. 112, dall'altra parte è venuta meno per effetto di pronunce della Corte Costituzionale (nn. 102 del 1981 e 118 del 1996) e di mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 e segg. c.p.p., del 1988) e civile (art. 295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35) i quali si riassumono nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale", per cui "l'azione di regresso dell'Inail è connessa soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale", nel colmare la relativa lacuna normativa, questa Corte ha evidenziato che "quand'anche non voglia ritenersi, insieme alla prevalente dottrina ed a Cass. 16 giugno 1979 n. 3331, che le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000 n. 8680) deve tener conto dell'idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost.", per cui "nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione." D'altra parte, come pure ha affermato la detta pronuncia, "l'interesse del soggetto passivo alla liberazione dal vincolo obbligatorio anche ed eventualmente attraverso la prescrizione, o la decadenza del soggetto attivo dalla pretesa (interesse giuridicamente protetto poichè la prescrizione è species adquirendi: Cass. S.U. 3 febbraio 1996 n. 916), non è pregiudicato, come sembra ritenere Cass. S.U. n. 3288 del 1997, dal potere, spettante al creditore, di interrompere la prescrizione, giacchè l'atto interruttivo avverte il debitore dell'opportunità di apprestare prove e più in generale difese giudiziali, non meno che l'atto di esercizio dell'azione (Cass. S.U. 16 novembre 1999 n. 783)".

Orbene, stante il contrasto delineato, in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dall'art. 112, u.c. cit, nel caso in cui l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale sia del tutto mancato, perchè non è stato instaurato alcun procedimento penale, e rilevata la necessità di un chiarimento anche in ordine alla natura del detto termine (di decadenza o di prescrizione - sulla quale, peraltro, a ben vedere non hanno preso posizione nè, da un lato, Cass. n. 968/2004 cit. nè, dall'altro Cass. n.ri 5134 e 5879/2011), ritiene il Collegio che, nella specie, occorre partire dalle medesime considerazioni di base svolte da Cass. n. 20736/2007, e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'INAIL, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio.

Ciò posto, anche nel caso della mancata instaurazione del procedimento penale, dovendo parimenti colmarsi una lacuna nel sistema, come sopra creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti processuali evidenziati, il termine non può che ritenersi di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l'esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell'istituto.

Per quanto riguarda, poi, la individuazione del dies a quo, in primo luogo il Collegio ritiene che non può darsi seguito all'indirizzo (v. Cass. n. 10950/2000 cit.) secondo cui, in caso di mancato inizio del procedimento penale, il termine triennale decorra dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In tal modo, infatti, la decorrenza della prescrizione sarebbe affidata all'iniziativa del creditore, onerato della prescrizione, ed il credito potrebbe divenire, in ipotesi, in sostanza anche imprescrittibile.

D'altra parte appare difficile inquadrare la speciale azione di regresso dell'INAIL (che non può dirsi terzo) nell'ipotesi prevista dall'art. 2952 c.c., comma 3, che prevede che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Parimenti, poi, non può condividersi l'indirizzo (v. Cass. n. 968/2004 cit.) secondo cui, quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell'infortunio, non per questo il termine per l'azione di regresso può decorrere per l'INAIL prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa, giacchè fino a quel momento è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente, con la conseguenza che, in tal caso, la prescrizione decorrerebbe dalla data dell'avverarsi della causa estintiva (in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2947 c.c. - in tal senso v. già Cass. n. 502/1985, n. 330/1990, n. 5796/1990 -).

Tale indirizzo, infatti, risulta in evidente contrasto con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro.

Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l'INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all'art. 2935 c.c..

Del resto l'argomento secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile previsto dal T.U. del 1965 e dalle sentenze della Corte Costituzionale sarebbe fondamentalmente rimasto tale non appare sostenibile.

Va, invece, condivisa la soluzione da ultimo affermata da questa Corte con le sentenze n.ri 5134 e 5879 del 2011, che, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno stabilito che il termine triennale (che, come sopra, va ritenuto di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato.

Al riguardo, infatti, va rilevato che l'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992 n. 4015, Cass. 18-10- 1994 n. 8467, Cass. S.O. 16-4-1997 n. 3288, Cass. 21-1-2004 n. 970, Cass. 18-8-2004 n. 16141, Cass. 7-3-2008 n. 6212, Cass. 28-3-2008 n. 8136), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20-8-1996 n. 7669, Cass. 16-6-2000 n. 8196, Cass. 9-8-2006 n. 17960).

Pertanto, il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l'azione di regresso.

Ai sensi, quindi, dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va enunciato il seguente principio: "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa".

Orbene, nella fattispecie in esame, la costituzione della rendita per entrambi i danneggiati si è verificata in data 14-3-2000 e la "prima e unica richiesta stragiudiziale" (vedi sentenza impugnata, sul punto non contestata) da parte dell'INAIL è avvenuta con la diffida del 22- 3-2000 (costituente atto interruttivo della prescrizione). Dopo tale atto sono trascorsi oltre tre anni prima della notifica del ricorso giudiziario, avvenuta il 1-12-2005 (al riguardo v. Cass. n. 20736/2007 cit), di guisa che il diritto di regresso dell'INAIL deve ritenersi prescritto.

Pertanto, correggendosi in tali sensi la motivazione dell'impugnata sentenza ex art. 384 c.p.c., u.c., il ricorso dell'INAIL va respinto.

sabato 10 dicembre 2016


Se ho dei debiti contributivi quando posso ottenere il durc?

In base all'art. 13 bis comma 5 del DL 2012 n. 52 "Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica".


*art. 9 comma 3 bis dl 2008 n. 185 Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento. (58) (65)


3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

giovedì 8 dicembre 2016

Come sono disciplinati appalti nel ccnl Terziario?

Art. 218 - Appalti 
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto. 
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto. 
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli articoli 2, 3 e 10. 

Art. 219 - Terziarizzazioni delle attività di vendita

 L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi: 
- attività che vengono conferite a terzi; 
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo; 
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo; 
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; - internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi. 
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.

martedì 6 dicembre 2016

Come devono essere determinati in sede di accordo i criteri di scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi?




Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2016, n. 23100:

Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo: Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794) che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduca in un accordo sindacale concluso dai lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare il principio non solo di non discriminazione, ma anche di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità ed essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Ed infatti, la legittimità del licenziamento collettivo (che non esige nè giusta causa, nè giustificato motivo e per cui grava sul lavoratore licenziato l'onere di allegare e provare la violazione dei criteri di scelta legali o convenzionali) è garantita al lavoratore licenziato proprio dalla correttezza dell'iter procedimentale: sicchè, se il datore di lavoro comunica un criterio decisamente vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge, perchè la scelta in concreto effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato, con la conseguenza dell'assoluta discrezionalità del datore di lavoro nell'individuazione dei lavoratori da licenziare (Cass. 5 agosto 2016, n. 16548; Cass. 5 agosto 2016, n. 16547; Cass. 5 agosto 2016, n. 16546; Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 23 agosto 2004 n. 16588).

lunedì 5 dicembre 2016

In sede di ricorso per Cassazione il contratto collettivo deve essere depositato per estratto o integralmente?  

Per Cass. civ. Sez. lavoro, 16/11/2016, n. 23351 "l'art. 369 comma 2 n. 4 cpc, laddove prevede che il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, depositi i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, deve essere interpretato nel senso che il deposito deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento al corretto esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale"

venerdì 2 dicembre 2016

Come sono disciplinate le procedure disciplinari nel ccnl metalmeccanici artigiani cgil cisl uil ?

Art. 34 Provvedimenti disciplinari per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini

Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell' articolo rubricato “Licenziamento per mancanze”.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati all' INPS.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l' addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Tali giustificazioni si riterranno accolte se il provvedimento non verrà comminato entro:
- 6 giorni successivi per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti;
- 12 giorni successivi per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini.

Art. 35 Ammonizioni, multe e sospensioni per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini

Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l' inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell' impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell' impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all' igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 36 Licenziamento per mancanze per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell' operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa all'interno dell' impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell' impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell' impresa;
- lavori fuori dell' impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell' interno dell' impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo rubricato “Ammonizioni, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Norme per il Settore Odontotecnica

Ex operai

Art. 134 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del presente contratto e delle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell'art. 136 (Licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danni dovranno essere versati all'INPS.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Art. 135 Ammonizioni, multe e sospensioni

Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 136 Licenziamento per mancanze

L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque per la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa nell'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontario con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegni, di utensili, o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 135, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Parte impiegati

Art. 154 Provvedimenti disciplinari 

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b)rimprovero scritto;
c) multa non superiore all' importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione del lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiamo tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a) b) c) d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all' azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. 
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre altresì il lavoratore che commetta recidiva in qualunque delle mancanze per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l' addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. 
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

giovedì 1 dicembre 2016

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl metalmeccanici artigiani, installazione di Impianti,
Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche


Art. 16 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La durata del periodo di prova è regolata come segue:
Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e nel 5º livello: 4 settimane;
- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4º livello: 6 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Orafo, Argentiero ed Affini:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e 5º livello: 4 settimane;
- per la categoria professionale del 4º livello: 6 settimane;
- per le categorie professionali operaie a partire dal 3º livello: 7 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Odontotecnica:
Operai:
Giorni Categorie professionali
60 1ª S - 1ª - 2ª
40 3ª - 4ª
20 5ª
10 6ª 

Impiegati:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 15
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.