martedì 6 dicembre 2016

Come devono essere determinati in sede di accordo i criteri di scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi?




Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2016, n. 23100:

Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo: Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794) che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduca in un accordo sindacale concluso dai lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare il principio non solo di non discriminazione, ma anche di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità ed essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Ed infatti, la legittimità del licenziamento collettivo (che non esige nè giusta causa, nè giustificato motivo e per cui grava sul lavoratore licenziato l'onere di allegare e provare la violazione dei criteri di scelta legali o convenzionali) è garantita al lavoratore licenziato proprio dalla correttezza dell'iter procedimentale: sicchè, se il datore di lavoro comunica un criterio decisamente vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge, perchè la scelta in concreto effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato, con la conseguenza dell'assoluta discrezionalità del datore di lavoro nell'individuazione dei lavoratori da licenziare (Cass. 5 agosto 2016, n. 16548; Cass. 5 agosto 2016, n. 16547; Cass. 5 agosto 2016, n. 16546; Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 23 agosto 2004 n. 16588).

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