giovedì 18 febbraio 2016

E’ possibile ricorrere alla riscossione delle quote associative dei sindacati attraverso la cessione di parte dello stipendio?

Ecco i principi recentemente riassunti da Cassazione:

1)      Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente DPR 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005).

2)      Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260, e segg.) (S.U. 28269/2005).

3)      In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr.art. 1260 cc) (S.U. 28269/2005).

4)      Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonchè Cass. 10 settembre 2009, n. 19501).

5)      Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi 1218 cc, che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005).

6)      L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (S.U. 28269/2005).

7)      Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 20 aprile 2011, n. 9049).

8)      Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (S.U. 28269/2005).

9)      L'art. 52 del DPR 180 del 1950 non è ostativo in quanto stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). “La tesi ….. che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato…. fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Cass. civ. Sez. lavoro, 02/08/2012, n. 13886


10)  In tema di formazione dello stato passivo, l'insinuazione di un'associazione sindacale per i contributi dovuti dai lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell'imprenditore fallito, gode di collocazione privilegiata, poiché il relativo credito sorge a seguito di cessione della retribuzione da parte del lavoratore. Cass. civ. Sez. I, 17/04/2013, n. 9325

mercoledì 17 febbraio 2016

Come si calcola la rendita per inabilità permanente?


In base all’art. 74 del DPR 1124 del 1965 comma secondo

“Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente[1] tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. 116 a 120[2]:

1)  per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2)  per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3)  per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.

Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra  .

A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

NB

In forza dell’art. 75 “Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art.116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma”.



[1] Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro
[2] art. 116: “Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art.118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Retribuzione media giornaliera

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficenti annui di variazione per il periodo di tempo considerato .

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.

Art. 117: “Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118 la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art.1 16, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio”.


Art. 118: “Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art, 166.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite”.


Art. 119: “Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a)  l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art.117;
b)  la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art.118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art.116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta”.

art. 120 “Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art.50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art.118”.

martedì 16 febbraio 2016

A quanto ammontano i permessi nel ccnl metalmeccanici industria?

In base al titolo terzo art. 5 parte Permessi retribuiti:


Permessi annui retribuiti.

Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale. A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal C.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1º settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella «Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del C.C.N.L. 1º maggio 1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le parti si incontreranno in sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione degli stessi. Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali. Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, e` inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore e` monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2000; la monetizzazione e` corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa e` computata. Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5, può  essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi non fruibili entro l’anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda l’accantonamento nell’apposito Conto ore individuale successivamente definito. L’azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza. I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella «Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del C.C.N.L. 1º maggio 1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le parti si incontreranno in sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione degli stessi. Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali. Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, e` inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore e` monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2000; la monetizzazione e` corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa e` computata. Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5, puà essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi non fruibili entro l’anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda l’accantonamento nell’apposito Conto ore individuale successivamente definito. L’azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza. I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.


Dichiarazioni a verbale.

1)      I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1º settembre 1983, 18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2)      Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, e` permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, e` autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata. La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l’utilizzo della presente deroga.
3)      Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale non da` attuazione a quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 8, terzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e, pertanto, ai soli fini legali restano fermi i limiti d’orario ed i criteri di computo fissati dal Decreto legislativo citato.


Dichiarazione comune. Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

lunedì 15 febbraio 2016

In caso di risoluzione del rapporto in un contratto a tutele crescenti è sempre obbligatoria la comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 6 del Dlgs 23 del 2015?


Con nota del 22 luglio 2015 n. 3845 Il ministero del lavoro ha comunicato quanto segue:

OGGETTO: Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica dell’”offerta di conciliazione”. Seguito nota operativa

Con precedente nota n. 2788 del 27 maggio 2015 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul portale del Ministero (www.ciclalavoro.gov.it) è stata resa disponibile l’applicazione che consente di effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e, seguendo ormai una consolidata consuetudine, è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni durante la prima fase di attuazione del provvedimento.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.

La comunicazione citata dal comma 3 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo:

1. è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
2. è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della l. 1979 n.12
, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;

- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;

- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;

- le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;


- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

sabato 13 febbraio 2016

Quale è la procedura per la richiesta del trattamento straordinario d’integrazione salariale?

Fase sindacale

In base all’art. 24 del Dlgs 148 del 2015 1.  L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b) (riorganizzazione aziendale e crisi aziendale) , è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A chi trasmettere la domanda

Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa (o dai soggetti di cui al comma 1) domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

In cosa consiste l’esame?

Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.   Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Quanto dura?

5.  L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

NB “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3”.

Fase amministrativa

E’ disciplinata dall’art. 25 del Dlgs 148 del 2015:

La domanda
La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1[1]. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Dove si presenta e quando è concessa

In base al  comma 5 la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.


Decorrenza

2.  La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

Presentazione tardiva

3.  In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

4.  Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Verifiche amministrative dopo la concessione

In base al comma 6  le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

Modifiche del programma
7.  L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.








[1] 1.  I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1 coma 3 della legge 2014 n.183.

Secondo l'articolo 1 coma 3 della legge 2014 n.183:
Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del dlgs 1997 n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all' art. 3 del dlgs 1997 n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal del dlgs 1995 n. 430.
In base a detta norma sono stati emanati i decreti 150 e 151 del 2015

giovedì 11 febbraio 2016

Quanto dura il trattamento d’integrazione salariale straordinario?

In base all’art. 22 la durata varia in relazione alla causale:


  Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) (RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile[1].

Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) (CRISI AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione[2].

Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA’), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5[3], la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.





[1] In base al comma 4 “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

[2] In base al comma 4  “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato”.

[3] In base al comma 5  “ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”. Tale comma in base al comma sesto non si applica alle aziende Edili ed affini.

mercoledì 10 febbraio 2016

Per quali causali è possibile far intervenire l’integrazione salariale straordinaria?


In base all’art. 21 “1.  L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a)  riorganizzazione aziendale;
b)  crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c)  contratto di solidarietà.

a) Riorganizzazione aziendale

In base al comma 2 “Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro”.

b) Crisi aziendale

3.  Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale[1].

c) Contratto di solidarietà

In base la comma 5 il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del dlgs 2015 n. 81[2], che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Quanto deve essere la riduzione oraria del contratto di solidarietà?
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Come si determina il trattamento retributivo perso?

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.
Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Cosa devono indicare gli accordi di solidarietà per eventuali necessità temporanee di maggior lavoro?

Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Il TFR come è disciplinato?

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Quando non posso richiedere l’intervento straordinario?

In base al comma 6 “l'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario”.





[1] In base al comma 4:  In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 comma 1 lettera del DL 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 2009 n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

[2] Art. 51 dlgs 51 del 2015 ”Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.