giovedì 22 settembre 2022

 In forza del ccnl autonomie locale come deve essere remunerata la prestazione resa in festività infrasettimanale?


Cass. 25/08/2022, n. 25336


Il lavoro prestato dai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, gode dell'applicazione dell'art. 22, comma 5, CCNL 14 settembre 2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre l'art. 24 si applica soltanto nel caso in cui i lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.


mercoledì 21 settembre 2022

 Costituisce condotta antisindacale la rimozione della bandiera?



Tribunale Roma, Sez. lavoro, 06/09/2022, n. 4178

Costituisce condotta antisindacale, in quanto lesiva del c.d. "diritto al conflitto", la rimozione unilaterale, da parte del datore di lavoro, di bandiere e striscioni, contenenti il logo del sindacato, affissi nella zona d'ingresso della struttura d'impresa, nell'imminenza della data fissata per lo sciopero generale e nel pieno stato dell'agitazione. Tale condotta, infatti, in spregio dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di ostacolare, sul piano dei rapporti di forza, il diritto del sindacato di battersi per l'accoglimento, da parte dell'imprenditore, delle proprie rivendicazioni.

martedì 20 settembre 2022

 Nel caso di aziende soggette alla tutela obbligatoria che conseguenze comporta la violazione del divieto di licenziamento prima del superamento del co.porto ea art. 2110 cc?


Cass. 16/09/2022, n. 27334




Nel sistema delineato dal L. n. 300 del 1970 art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro"

sabato 17 settembre 2022

 Posso provare per testi la consegna della lettera di licenziamento?




Cass. 08/09/2022, n. 26532

Nel caso in cui è controversa la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento, ossia è - a monte - contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al lavoratore fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso, l'esistenza del documento non può essere dimostrata per mezzo della testimonianza, poichè l'art. 2725 cpv. c.c. non consente la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso indicato dal precedente art. 2724 n. 3 c.c., vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (attenendo a norma di ordine pubblico), a differenza di quanto avviene in ipotesi di violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. o di testimonianza assunta in materia di atti unilaterali e contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem tantum. Né tale divieto è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., essendo noto che esso, nell'attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 stesso codice. A tal fine non può supplire il documento prodotto dal datore e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all'estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2725 cpv. c.c. Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la comunicazione per iscritto del licenziamento, in assenza di produzione del relativo documento dotato di data certa il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege.

Malattia

Quando si ha malattia ai fini della sospensione dell'attività lavorativa?

Tribunale Pesaro, Sez. lavoro, 10/09/2022, n. 140

La nozione di malattia assume un diverso significato per il diritto del lavoro rispetto alla scienza medica. Per il primo, infatti, il concetto di malattia non identifica genericamente qualunque alternazione morfologica o funzionale dell'organismo, ma coincide con la nozione di incapacità di esecuzione della specifica obbligazione contrattuale. L'obbligato resta quindi libero, durante il periodo di sospensione, di impiegare le sue residue capacità psico-fisiche nello svolgimento di altre attività, purché le stesse, oltre a non palesare una simulazione dello stato morboso e a non configurare una trasgressione del dovere di concorrenza, non ne pregiudichino il recupero e la guarigione. In costanza di malattia, in altri termini, ad essere sospesa è la sola esigibilità della prestazione lavorativa e non l'intero rapporto: permangono perciò in capo al lavoratore gli obblighi di fedeltà (art. 2015 cod. civ.), buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) che impongono di salvaguardare l'interesse datoriale alla pronta ripresa della prestazione lavorativa (Nel caso di specie, nel pronunciarsi in sede di opposizione avverso l'ordinanza con la quale era stato annullato il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore resistente, il giudice adito, pur confermando la valutazione d'illegittimità del recesso in quanto la sanzione espulsiva doveva ritenersi sproporzionata rispetto alla concreta gravità delle violazioni commesse, in applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

giovedì 15 settembre 2022

 Come si determina la competenza territoriale nelle controversie contro la pa?



Cass. 26/08/2022, n. 25383

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il lavoratore ricorrente ed Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto ex art. 42 cod. proc. civ. avverso la sentenza del tribunale di Bologna che, accogliendo l'eccezione sollevata dal Ministero, aveva declinato la competenza e dichiarato la competenza per territorio del tribunale di Ravenna, nel cui circondario si trovava la sede del sito museale presso il quale il ricorrente medesimo prestava servizio in qualità di assistente alla vigilanza ed all'accoglienza).

 Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori da diritto alla relativa retribuzione?



Cass. 12/09/2022, n. 26821

In tema di assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione, sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.