martedì 31 maggio 2022

 Quando le spese del procedimento ex art. 445 bis cpc possono essere poste a carico del ricoerrente?


Cass. 25/05/2022, n. 16903

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.

In forza dell'art. 152 disp att. cpc

"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo."

lunedì 30 maggio 2022

 Quando la condotta del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio?


Cass. pen., Sez. IV, 17/05/2022, n. 20035

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

sabato 28 maggio 2022



Quando si applica il sistema inde nitario ex art. 18 comma 5 legge 300 del 1970?




Cass. 25/05/2022, n. 16973

Nel regime dettato dall'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970 è stata introdotta una graduazione in base alla quale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è consentita per le ipotesi in cui l'illegittimità del recesso è maggiormente evidente e, dunque, in via generale, laddove il fatto addebitato non sussista ovvero nel caso in cui quel fatto sia punito dalla disciplina collettiva applicabile con una sanzione conservativa. Laddove invece, in esito alla valutazione in concreto della fattispecie accertata, il giudice ravvisi una sproporzione tra la condotta non tipizzata e la sanzione irrogata, risolto il rapporto di lavoro, dovrà applicarsi la tutela indennitaria dettata dal comma 5 dell'art. 18 citato rientrandosi in quegli "altri casi" che ai sensi della citata disposizione sono ristorabili con la c.d. tutela indennitaria forte.

giovedì 26 maggio 2022

 Quando si ha straining?



Cass. 23/05/2022, n. 16580

È configurabile il mobbing lavorativo solo ove ricorrano l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima, mentre può ricorrere una ipotesi straining solo quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie. Di contro, si resta al di fuori della responsabilità datoriale ove i pregiudizi lamentati dal lavoratore derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili. Ne consegue che non ricorrono le ipotesi di mobbing o di straining ove le condotte datoriali siano caratterizzate dall'essere munite di ragionevoli motivazioni e giustificazione dell'operato ed anche se il lavoratore ha sviluppato, in ragione dell'attività lavorativa, una sindrome depressiva quale conseguenza di una particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative assunte dal datore.

mercoledì 25 maggio 2022

 La violazione degli obblighi contributivi ha natura contrattuale?

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/05/2022, n. 16581

L'inadempimento delle obbligazioni previdenziali a carico del datore di lavoro determina la sua responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod civ., soggetta a termine di prescrizione ordinario, poiché la natura contrattuale della responsabilità dipende dall'inadempimento di una obbligazione, trovi essa causa nel contratto, nella legge o in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrla. Va di conseguenza affermata la natura decennale del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'amministrazione statale all'obbligo, ex art. 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973, di ricevere dal dipendente la domanda di riscatto di servizi computabili ai fini previdenziali, curarne l'istruttoria e trasmetterla all'amministrazione del Fondo di previdenza entro sei mesi dalla data di presentazione.

martedì 24 maggio 2022

In caso d'insussistenza non manifesta delle ragioni poste alla base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il lavoratore può essere reintegrato in forza dell'art. 18 comma 7 della legge 300 del 1970?



Corte cost., 19/05/2022, n. 125

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un quid pluris rappresentato dalla dimostrazione della "manifesta" insussistenza del fatto stesso, posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò in quanto al fatto che è all'origine di tale ipotesi di licenziamento si devono ricondurre l'effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale, sulle quali il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità, che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità, così che la previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto presenta profili di irragionevolezza intrinseca, poiché il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato e demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico, nell'alveo di controversie nelle quali il quadro probatorio è spesso articolato, tanto da non essere compatibile con una verifica prima facie dell'evidente insussistenza del fatto, che la legge richiede ai fini della reintegrazione.

lunedì 23 maggio 2022

 In caso di cessazione del rapporto per il diritto comunitario spetta l'indennita' sostitutiva delle ferie?


Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 12/05/2022, n. 426/20


Nell'ipotesi di un lavoratore che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità alla quale ha diritto deve essere calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro.

Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, di conseguenza, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.