sabato 30 gennaio 2021

Quale retribuzione deve essere presa come riferimento per la determinazione del minimo costituzionale? 


Cass. 27/01/2021, n. 1756

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità.

giovedì 28 gennaio 2021

Quali redditi devono essere valutati ai fini contributivi per i lavoratori autonomi? 



Cass. 19-01-2021, n. 805

l Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;

nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono" e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55, (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e), (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

in tali precedenti (v. Cass. n. 21540 cit., p. 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001;

mercoledì 27 gennaio 2021

 Quali conseguenze comporta l'assenza dalla visita controlla disposta dall'Inps?


In forza dell'art. 5 comma 14 della legge 638 del 1983:

Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo

martedì 26 gennaio 2021

Come si determina la partecipazione agli utili dell'impresa familiare? 



Cass. 22/01/2021, n. 1401

In tema di impresa familiare, la determinazione della partecipazione agli utili ed agli incrementi del familiare deve essere effettuata in relazione al valore complessivo dell'impresa, per cui se l'incremento di valore di un fattore della produzione si è tradotto in un aumento di redditività della impresa medesima non è dato scorporare dalla stessa la componente riferibile a fattori che si assumono del tutto estranei all'attività prestata dal partecipante lavoro; analogamente, il verificarsi nel corso della vita dell'impresa di fattori di decremento dei beni con riflessi sulla produttività della stessa, non può che riverberarsi sulla concreta liquidazione della quota del partecipante.

lunedì 25 gennaio 2021

Gli ingegneri che versano solo il contributo integrativo a Inarcassa devono iscriversi all'Inps?


Cass. 20/01/2021, n. 954

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

giovedì 21 gennaio 2021

 In cosa consiste il danno da demansionamento?

Cass. 18/01/2021, n. 703

In tema di risarcimento del danno da demansionamento, il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

mercoledì 20 gennaio 2021

Il rinvio di ufficio della prima udienza determina uno spostamento dei termini di costituzione del convenuto? 




Corte d'Appello Lecce Sez. lavoro, 08/02/2016

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento all'udienza ex art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 c.p.c. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.