venerdì 16 ottobre 2020

Il licenziamento collettivo può essere limitato agli addetti di un solo reparto?



Cass. 14/10/2020, n. 22217

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, 3 comma della legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ben può quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non, ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

giovedì 15 ottobre 2020

 In quanto si prescrive il danno da demansionamento?

Cass. 2018 n. 9318

Premesso che non è in contestazione l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. tra le altre Cass. 6.5.2013 n. 10414), si osserva che questa Corte, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, ha distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti - caratterizzato da un punto di vista naturalistico da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente nel quale la condotta contra ius si protrae, così protraendo la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (Cass. Sezioni Unite 14/11/2011 n. 23763). In questa prospettiva è stato chiarito che nel primo caso, in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, (purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), mentre nel secondo caso, nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n.21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520).

mercoledì 14 ottobre 2020

 Se l'assemblea interrompe l'attività può venir meno il diritto alla retribuzione?



Cass. civ. Sez. lavoro, 12/01/1998, n. 203 (rv. 511466) 

L'art. 26 c.c.n.l. del settore commercio, nel demandare ad accordi aziendali la determinazione dello svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro in modo da garantire la continuità di vendita al pubblico, si configura come disposizione di carattere programmatico, con la conseguenza che, in mancanza degli accordi previsti dalla citata disposizione contrattuale, i soli limiti al diritto di assemblea restano quelli previsti dall'art. 20 l. n. 300 del 1970; ciascun lavoratore, pertanto, ha diritto, nel limite delle dieci ore annue, a partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro usufruendo della normale retribuzione, senza che l'eventuale interruzione dell'attività di vendita al pubblico determinata dalla massiccia partecipazione dei lavoratori all'assemblea possa legittimare il datore di lavoro a rifiutare la retribuzione, posto che, in materia, l'art. 1460 c.c. è derogato dal citato art. 20 l. n. 300 del 1970, in quale prevedendo la normale retribuzione per i dipendenti che si astengono dal lavoro per partecipare all'assemblea, impedisce che l'interruzione dell'attività produttiva determinata dalla partecipazione all'assemblea possa essere equiparata, sotto questo profilo, a quella determinata dalla partecipazione ad uno sciopero. 



Cass. civ. Sez. lavoro, 05/07/1997, n. 6080 





Il diritto di partecipare all'assemblea indetta durante l'orario di lavoro, usufruendo della normale retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970, non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività aziendale, fermo restando il limite esterno a tale diritto costituito dall'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi, costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (garanzia dell'incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli impianti, ecc.). Il medesimo diritto, poichè non solo costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua politica e definirne i contenuti, ma anche si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione del pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva. (Fattispecie relativa alla pretesa di azienda della grande distribuzione di subordinare la retribuzione dell'ora utilizzata per l'assemblea alla salvaguardia del servizio di vendita al pubblico, in relazione al tenore dell'art. 26, comma 7, del c.c.n.l. 28 marzo 1987, avente peraltro, secondo l'interpretazione del giudice di merito, natura programmatica e non precettiva, per il suo rinvio a successivi accordi in sede locale). 





Cass. civ. Sez. lavoro, 12/08/1996, n. 7471 

Non rientra fra le limitazioni poste dall'art. 20 l. 20 maggio 1970 n. 300 al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, durante l'orario di lavoro e nel limite delle dieci ore annue, per discutere di materie di interesse sindacale e del lavoro - ferma restando la possibilità che ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea vengano stabilite nei contratti collettivi di lavoro, anche aziendali -, la salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale, la quale è cosa affatto diversa dalla libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'imprenditore, costituzionalmente protetta (art. 41 cost.). (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la garanzia del servizio di vendita al pubblico in un supermercato non potesse giustificare il rifiuto di autorizzazione dell'assemblea da parte del datore di lavoro, rifiuto motivato col fatto che essa era stata fissata nella giornata del sabato e cioè in quella di massima affluenza del pubblico). 





Cass. civ. Sez. lavoro, 15/06/1994, n. 5799 

Il diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970 deve essere esercitato con l'osservanza dei limiti coessenziali alla sua attribuzione e, quindi, con modalità tali da non ledere interessi dialetticalmente contrapposti ed elevati dall'ordinamento al rango di diritti dotati di uguale o superiore tutela, come quello dei cittadini alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il servizio di trasporto pubblico autoferrotranviario, urbano o extraurbano. Ne consegue che la norma citata non è incompatibile con disposizioni di contratto collettivo che, senza escludere la possibilità di esercizio del diritto durante l'orario di lavoro, tendano a fissarne le modalità in guisa tale da assicurarne la compatibilità con le suddette contrapposte esigenze.

martedì 13 ottobre 2020

 Che aiuti sono previsti per i lavoratori marittimi dal DL 104 del 2020?




Art. 10 DL 104 del 2020

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.


2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.


3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

lunedì 12 ottobre 2020

Il contratto di prossimità può escludere l'indennità di preavviso?

Cass. civ. Sez. lavoro, 22/07/2019, n. 19660


In tema di contratto di lavoro, gli accordi di prossimità possono anche escludere, in caso di licenziamento per crisi, l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

sabato 10 ottobre 2020

 Quali incentivi contributivi sono previsti dal DL 104 del 2020 per le assunzioni a termine nel settore turistico?



In base all'art. 7 del Dl 104 del 2020:

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.


2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.


3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.


giovedì 8 ottobre 2020

 Quali sono gli elementi della subordinazione?



Cass. 02/10/2020, n. 21194

Il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.