mercoledì 29 aprile 2020

Quale retribuzione va considerata ai fini pensionistici per l'aspettativa sindacale?



Cass. 06/04/2020, n. 7698

Durante l'aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione) che lo caratterizzano: il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali. Tra le retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici si annoverano, in forza della normativa applicabile (cfr., art. 8, comma 8, legge n. 155/1981 e art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 564/1996) quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, le quali vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio. Ne consegue che ne restano esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C., respingendo il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere l'inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, del premio di produzione, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali nonché dell'indennità media turni, quali voci retributive collegate dalla contrattazione collettiva all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa).

martedì 28 aprile 2020


Cosa ha previsto la legge 92 del 2012 sui tirocini formativi?




Legge 92 del 2012 Art. 1 

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; 

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; 

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lunedì 27 aprile 2020

L'altezza come requisito di assunzione può determinare una violazione della parità uomo-donna? 





Cass. 21/04/2020, n. 7982




In materia di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.

sabato 25 aprile 2020

L'indennità sostitutiva per ferie ha natura retributiva?





Cass. 21/04/2020, n. 7976




In tema di mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Diversamente, al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella mora del creditore.

giovedì 23 aprile 2020

Quando l'accesso agli ammortizzatori sociali è fondato su cause esulanti la volontà dell'imprenditore?








Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2018, n. 2912 

La cd. socializzazione del costo del lavoro avviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che riguardino fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell' impiego della mano d' opera. Quindi, rientrano nella seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis, ovvero l'illecito del terzo. In particolare, il loro verificarsi determina, con carattere di ineludibilità, l'interruzione dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti. L' evento interruttivo è, invece, imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all'erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all'ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all'omessa previsione dipossibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori.


mercoledì 22 aprile 2020

Quali sono i termini di presentazione delle domande Naspi e Dis-coll durante l'emergenza Covid 19?



In forza dell'art. 33 dl 18 del 2020 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL



1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.


2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.


3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

martedì 21 aprile 2020

Fino a quando il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è sospeso nel corso dell'emergenza Covid 19?

In forza dell'art. 32 DL 18 del 2020: 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.