venerdì 28 settembre 2018


Quando è riconosciuto l'infortunio in itinere?

Cass. 25/09/2018, n. 22670

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

giovedì 27 settembre 2018

Quale rapporto sussiste tra la responsabilità disciplinare e quella contabile/erariale del dipendente pubblico?


C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Sent., 09/04/2008, n. 240


Non vi è duplicazione tra la condanna per danno all'immagine scaturito dalla condotta illecita dell'ex ispettore di polizia (in violazione delle norme sulla regolarizzazione di cittadini stranieri extracomunitari recate dalla L. n. 189/2002) e la sanzione espulsiva inflitta in sede disciplinare - la destituzione dal servizio - poiché la funzione sanzionatoria e restitutoria/ripristinatoria della sanzione disciplinare ha lo scopo di ricostituire l'ordine violato soltanto nei rapporti interni tra il dipendente e la P.A.; nelle more, diversamente, il risarcimento del danno oggetto dell'azione amministrativo-contabile va a reintegrare il patrimonio leso dell'ente sia in rapporto alla generalità dei consociati, che sono pregiudicati nel senso di appartenenza ad una entità nella quale è indecoroso riconoscersi, e sia per l'incidenza negativa dell'illecito sulle persone fisiche che vi operano, tenendo presente che il nocumento potrebbe essere risanato anche mediante opportune campagne di informazione, quindi avere un risvolto economico.

mercoledì 26 settembre 2018

L'indebito pensionistico delle forze armate e di giurisdizione della Corte Dei Conti?

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 15/06/2018, n. 6699

Il giudizio in materia pensionistica e dunque di indebito pensionistico delle Forze Armate è devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ex art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 174 del 2016.

martedì 25 settembre 2018

Le agevolazioni contributive richiedono la regolarità contributiva?


In base all'art. 1 comma 1175 l. 296 del 2006

1.1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

lunedì 24 settembre 2018

Il committente riveste una posizione di garanzia verso i dipendenti dell'appaltatore in caso di infortunio, anche dal punto di vista penale?

Cass. pen. Sez. IV Sent., 10/01/2018, n. 7188 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (In applicazione di tale principio, la Corte - con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano acensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).

venerdì 21 settembre 2018


In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra lavoratori che svolgono mansioni omogenee quali criteri devono essere adottati per l'individuazione del lavoratore? 

Cass. 30/08/2018, n. 21438

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, ove non sia utilizzabile il criterio dell'impossibilità di repechage, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede e, in questo contesto, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 offre uno standard idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.

giovedì 20 settembre 2018

Come è disciplinata l'offerta conciliativa ex art. 6 dlgs 23 del 2015 in seguito alla riforma del DL 87  del 2018 (decreto dignità)?


Art. 6. Offerta di conciliazione

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.  


2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.