lunedì 30 aprile 2018

Quando è valido il patto  di conglobamento della retribuzione?


Cass. 23/01/2018, n. 1644 

Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2011)

venerdì 27 aprile 2018

Cosa si intende per insubordinazione?

Cass. 19/04/2018, n. 9736

La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore ai sensi dell'art. 1460 c.c. solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale.

giovedì 26 aprile 2018


La somma erogata dal datore di lavoro ex art. 18 comma 4 legge 300 del 1970 tra la sentenza di reintegra e la ripresa dell'attività lavorativa ha natura risarcitoria o retributiva?


Corte cost., 23/04/2018, n. 86

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto 4, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. La disposizione di cui al novellato art. 18, comma 4, della legge n. 300 citata, invero, con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all'ordine (immediatamente esecutivo) del giudice, che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, è tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una indennità risarcitoria, è coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente.

martedì 24 aprile 2018



Nel pubblico impiego il diploma di scuola secondaria superiore impone il requisito dei quattro anni di durata?

Cass. 2016 n. 24460

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la disciplina contrattuale collettiva (nella specie, l'art. 15 del c.c.n.l. Ministeri del 16 febbraio 1999) richieda il diploma di scuola secondaria superiore quale requisito di ammissione alla procedura di riqualificazione , è illegittima la previsione del bando di selezione che escluda i titolari di diploma di scuola magistrale, restando irrilevante la durata triennale del relativo percorso di studi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/07/2010)

lunedì 23 aprile 2018



Quale è il regime sanzionatorio previsto in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi Inpgi?

Cass. 03-10-2017, n. 23051

questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in siffatta materia affermando (Cass. sez. lav. n. 838 del 19.1.2016) che "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente poichè l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicchè il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto."(conf. a Cass. sez. lav. n. 12208 del 6.6.2011).

sabato 21 aprile 2018



La solidarietà ex art. 29 dlgs 276 del 2003 è applicabile alle pubbliche amministrazioni?


Cass. 17/04/2018, n. 9412

In materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2 del medesimo decreto, dovendo ritenere che l'art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche nella L. 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.

giovedì 19 aprile 2018



Come si determinano i carichi di famiglia nei licenziamenti collettivi?


Cass. 23-09-2014, n. 19990


2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c., in tema di apprezzamento di prove in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e alla L. n. 223 del 1991, art. 5, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la doglianza relativa al dedotto erroneo computo dei propri carichi di famiglia sulla base della sola dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, predetto art. 23, laddove, in base alla documentazione versata in atti, doveva ravvisarsi la sussistenza di una diversa situazione fattuale.

2.1 Il motivo è inammissibile, perchè richiede a questa Corte un non consentito riesame delle emergenze probatorie già considerate dai Giudici del merito nei termini diffusamente esposti nello storico di lite.

2.2 Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che la doglianza è altresì infondata, posto che, non richiedendosi al datore di lavoro l'espletamento di particolari indagini (che, del resto, non disponendo di poteri autoritativi, neppure gli sarebbero consentite), deve ritenersi del tutto rispondente ai criteri di correttezza e buona fede che la formazione della graduatoria avvenga, con criterio uniforme, sulla base delle informazioni fornite alla parte datoriale dagli stessi lavoratori, dovendosi presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare.