In
cosa consiste il potere di diffida del personale ispettivo?
In
base all'art. 13. del Dlgs 124 del 2004 comma 1:
1.
Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e
nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di
verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione,
con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il
verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a)
l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la
descrizione delle modalità del loro impiego;
b)
la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c)
le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo
assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
ogni
richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma,
della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una
somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo
previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento
dell’importo della predetta somma estingue il procedimento
sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4.
All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2
e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di
cui all’articolo14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la
notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a)
gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale
delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b)
la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del
comma 2;
c)
la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida
e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero
pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di
regolarizzazione;
d)
la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero
quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e)
l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali
proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5.
L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui
all’articolo 17
del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli
adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli
effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati
nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai
quali sia stato notificato.
6.
Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e
le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori
e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7.
Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo
13 della legge 1981 n. 689,
violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora
rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,
essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato
in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai
commi 3, 4 e 5.