venerdì 18 aprile 2025

 La contrattazione collettiva può limitare il minimale contributivo?


Cass. 16/04/2025, n. 9952

La contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall'art. 1dellaLegge n. 389/89al fine del calcolo del minimale contributivo, che rimane indisponibile e irreducibile, stante il principio che la materia previdenziale è soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale.

giovedì 17 aprile 2025

 Quando si può richiedere di convertire la malattia in ferie?

Cass. 15/04/2025, n. 9831


La conversione del periodo di malattia in ferie, ai fini dell'interruzione del comporto, richiede che il lavoratore sia attualmente in stato di malattia e che richieda le ferie durante tale periodo. La richiesta di ferie in un momento in cui il lavoratore non è malato, o non reiterata durante il periodo di malattia, non può essere utilizzata per alterare retroattivamente il titolo dell'assenza e dunque evitare il superamento del comporto.

mercoledì 16 aprile 2025

 


La serrata consente al datore di lavoro di non pagare le retribuzioni?

 

Cass. 2/3/00, n. 6928

La sospensione dal lavoro, che sia decisa dal datore di lavoro, esonera lo stesso dall'obbligo di corrispondere la retribuzione solo nel caso in cui derivi da accordo specifico, caso fortuito o forza maggiore. La clausola del contratto collettivo che configuri in capo al datore di lavoro quel potere di sospensione, al di fuori delle ipotesi suddette e agganciato invece alla sua sola volontà, è qualificabile come condizione meramente potestativa, e perciò nulla. La nullità della clausola, che non si estende a tutto il contratto, conferisce ai lavoratori sospesi il diritto al risarcimento del danno, pari alla retribuzione per i periodi di sospensione, qualora provino d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le loro energie lavorative, da quest'ultimo illegittimamente rifiutate.

martedì 15 aprile 2025

 

Come si determina ai fini della competenza la "dipendenza aziendale"?

 

Cass. 06/04/2025, n. 9077

In tema di competenza territoriale, sebbene il concetto di "dipendenza aziendale" di cui all'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., debba essere inteso in senso lato, in armonia con la "mens legis", al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa, occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presti la propria opera con la organizzazione aziendale. In altri termini, per la ravvisabilità di una identificazione del luogo di espletamento dell'attività lavorativa quale dipendenza, occorre un significativo collegamento funzionale con il datore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta

lunedì 14 aprile 2025

 Come va valutata la congruità del patto di non concorrenza?

Cass. 08/04/2025, n. 9256


Il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto al contratto di lavoro subordinato, mantenendo una causa distinta quale contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La sua validità nel corrispettivo va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole pattuite al momento della stipula, senza rilevare quanto possa accadere in concreto durante la durata del rapporto di lavoro

sabato 12 aprile 2025

 Nel corso della procedura discoplonare il datore di lavoro deve far consultare documenti aziendali?


Cass. 08/04/2025, n. 9268

Il datore di lavoro, pur non essendo obbligato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali, deve farlo laddove l'esame degli stessi sia necessario per consentirgli un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento, può essere richiesta l'esibizione della documentazione rilevante.

giovedì 10 aprile 2025

 Nel procedimento sanzionatorio connesso alle omissioni contributive il termine di 90 per la notifica della violazione stabilita da art. 9 dlgs 8 del 2016 è perentorio

Cass. 02/04/2025, n. 8784

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016 per la notifica della violazione è da considerarsi termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.


Nb

Art. 9 dlgs 8 del 2016

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.