venerdì 9 febbraio 2024

 

Qiali sono le conseguenze dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati con la Pa?


Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2024, n. 2992


La tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D.M. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.

giovedì 8 febbraio 2024

 Quando si puo' verificare un'ipotesi di licenziamento per giusta causa nel settore bancario?



Cass. 05/02/2024, n. 3232

Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato al preposto di un Istituto bancario ove sia accertato che lo stesso abbia aperto un conto corrente intestato ad una società senza acquisire alcuna informazione sui soggetti interessati, in violazione delle disposizioni che disciplinano l'attività bancaria, abbia consegnato ai responsabili della società un libretto di assegni pur in assenza di liquidità, non abbia curato la corretta compilazione del questionario antiriciclaggio, abbia consegnato un secondo libretto di assegni nonostante il conto presentasse un saldo sostanzialmente pari a zero. Ciò in quanto, in tale ipotesi, deve ritenersi esauriente, se congruamente motivato, l'accertamento operato dal giudice in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal dipendente, figura apicale della filiale e, come tale, soggetto tenuto a conoscere la normativa applicabile, sia interna che esterna, relativa alle operazioni attuate.

mercoledì 7 febbraio 2024

 Come deve essere effettuato l'invito a riprendere servizio in caso di reintegrazione?


Cass. 05/02/2024, n. 3264




L'art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970, prevedendo che, nell'ipotesi in cui non sia stato esercitato tempestivamente il diritto di opzione ovvero il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dal ricevimento del formale invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto di diritto, non impone al datore di lavoro di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio, ma si limita a stabilire che la produzione dell'effetto della risoluzione di diritto del rapporto è fissata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'invito ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione. Ciò significa che il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, rimanendo sino a tale termine dovuta la retribuzione

martedì 6 febbraio 2024

 Nel settore autoferrotranviario cosa determina la violazione dell'art. 53 delbrd 148 del 2001?



Cass. 31/01/2024, n. 2859

In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 300 del 1970.

lunedì 5 febbraio 2024

 In caso di assenza di forma scritta nell'apposizione del termine nel contratto di pubbluco che sistema risarcitorio si applica?



Cass. 01/02/2024, n. 2992

La tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D.M. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.

sabato 3 febbraio 2024

 In caso di ritardo nell'assumzione nel pubblico impiego spetta il risarcimento del danno?



Cass. 31/01/2024, n. 2870


In materia di ritardo nell'assunzione presso la Pubblica Amministrazione, fermo restando che il ritardo nell'assunzione ben può fondare una pretesa risarcitoria, la responsabilità può essere esclusa solo laddove emerga l'assenza di colpa dell'amministrazione o sia stato dimostrato l'errore scusabile, anche per l'obiettiva incertezza del quadro normativo

giovedì 1 febbraio 2024

 Il mancato rispetto dell'orario di lavoro dei lavoratori apicali può determinare il licenziamento disciplinare?


Cass. 30/01/2024, n. 2761

In materia di licenziamento disciplinare, è illegittimo quello intimato per violazione delle disposizioni aziendali in ordine all'orario di lavoro, ove l'istruttoria abbia fatto emergere l'assenza di vincolo di orario lavorativo in capo al dipendente, per essere lo stesso un coordinatore con compiti di gestione e di tenuta in autonomia dei contatti con i clienti