venerdì 19 maggio 2023

 Quando ricorre una giusta causa di licenziamento?



Cass. 17/05/2023, n. 13482

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

giovedì 18 maggio 2023

 Il rapporto convenzionale dei medici con il SSN può essere regolamentato in deroga agli accordi collettivi per atto unilaterale della PA?



Cass. 16/05/2023, n. 13396

Il rapporto convenzionale dei medici con il S.S.N. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della L. n. 833 del 1978 e 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.

mercoledì 17 maggio 2023

 Quali ndocumenti è possibile produrre in Cassazione?



Cass. 15/05/2023, n. 13238

Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza non solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso (ipotesi esplicitamente contemplate nell'art. 372 c.p.c.), ma anche nel caso in cui i nuovi documenti attengano al maturare di un successivo giudicato

martedì 16 maggio 2023

 Può essere svolta attività anche lavorativa nel corso della malattia?


Cass. 12/05/2023, n. 12994

In tema di sanzioni disciplinari e licenziamento, pur non ricorrendo un obbligo del lavoratore in stato di malattia di astenersi da attività, anche lavorative, con esso compatibili, purché con le cautele idonee a non ritardarne la guarigione, nel rispetto dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, deve giustificarsi il recesso datoriale nel caso in cui la medesima attività – con valutazione ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte – possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro, con irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia, spettando al lavoratore l'onere della prova della suddetta compatibilità, non pregiudicante, né ritardante la guarigione

lunedì 15 maggio 2023

 Il mobbing può determinare anche il cd danno parentale?

Cass. 09/05/2023, n. 12460

Va esclusa la configurabilità dell'efficienza causale tra il mobbing patito dal lavoratore ed il preteso disfacimento della sua vita familiare, ove risulti allegato e dimostrato che lo stesso non abbia fatto mancare al coniuge ed al figlio il proprio sostegno affettivo, morale e materiale, e men che meno che questi ultimi abbiano dovuto prestare continua assistenza e vicinanza al parente infermo. Se, infatti, risulta accertato dal giudice di merito che il lavoratore non potesse ritenersi affetto da depressione grave e che è indimostrato che la sua patologia avesse inciso sulla vita familiare, la domanda di risarcimento del danno parentale lamentato dal coniuge e dal figlio merita di essere rigettata

sabato 13 maggio 2023

 



Come si definisce il lavoro intermittentente?

Cass. 02/05/2023, n. 4440

Il lavoro intermittente è l'espressione di un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo. Caratteristica peculiare di tale forma di lavoro è pertanto la non continuità delle prestazioni lavorative richieste dal datore di lavoro, non essendo la frequenza delle prestazioni lavorative e la durata delle stesse predeterminate ma venendo esse espletate, di volta in volta, in base all'effettiva esigenza dell'impresa. Nel lavoro intermittente, attualmente disciplinato in maniera organica dall'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, la forma scritta è prevista ai soli fini probatori

giovedì 11 maggio 2023

 Come è ripartito l'onere della prova nel danno da usura psicofisica per mancati riposi?

Cass. 09/05/2023, n. 12249

Il danno da usura psico-fisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Sulla base della distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico è possibile affermare che la mancata fruizione dei riposi sia fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva. Dunque grava sul datore di lavoro dimostrare la fruizione dei riposi compensativi, quali fatti impeditivi, potendosi desumere dalla specifica allegazione della lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale l'anormale gravosità del lavoro e, dunque, il danno da usura psico-fisica cagionato dal maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.