lunedì 24 ottobre 2022

Da quando decorre la prescrizione delle pretese retributive dei lavoratori sottoposti alla regolamentazione della legge 92 del 2012 e del dlgs 23 del 2015?

Cass. 20/10/2022, n. 30957
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

venerdì 21 ottobre 2022

 Quando si applica la tutela dell'art. 18 comma 4 legge 300 del 1970?



Cass. 18/10/2022, n. 30543

La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St.Lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità. Laddove sussista proporzionalità e conformità a buona fede nel rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica, la condotta contestata risulta deprivata del carattere di illiceità disciplinare che connota il licenziamento, il quale deve ritenersi, dunque, illegittimamente intimato.

giovedì 20 ottobre 2022

 I lavoratori già assunti alla data dell'entrata in vigore del dlgs 104 del 2022 hanno diritto a ricevere le informazioni stabilite dalle modifiche dallo stesso apportate agli artt. 1, 1bis, 2 e 3 del dlgs 1997 n.152?

Art. 16 commi 2 e 3 dlgs 104 del 2022

Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.







mercoledì 19 ottobre 2022

 Quando si ha rischio elettivo?



Cass. 12/10/2022, n. 2977

In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa.

martedì 18 ottobre 2022

Che finalità ha il principio dell'immediatezza nelle contestazioni disciplinari,


Cass. 14/10/2022, n. 30271

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Si tratta tuttavia di nozione che deve essere intesa in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. È onere del datore di lavoro dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), e la valutazione delle allegazioni e delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui è ancora consentita la denuncia del vizio di motivazione.

lunedì 17 ottobre 2022

 Secondo quali parametri deve essere qualificato l'ulteriore rapporto lavorativo nelle cooperative con i propri soci?



Cass. 13/10/2022, n. 29973

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della L. 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iuris attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti), l'eventuale assunzione di un rischio d'impresa con un effettivo controllo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autentico potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. Tali elementi devono essere valutati nella loro vicendevole interazione.

venerdì 14 ottobre 2022

 Il direttore dei lavori può essere parte di un'azione di regresso da parte dell'inail?



Cass.12/10/2022, n. 29777

In materia di infortuni sul lavoro, va ritenuta sussistente la responsabilità del direttore dei lavori, anche al fine della sua legittimazione passiva solidale nei confronti dell'INAIL attore in regresso, ove sulla base degli accertamenti consacrati nei verbali ispettivi risulti che le opere di sbancamento non erano state messe in sicurezza e che provvedere a ciò era compito del direttore dei lavori per evitare il pericolo di cedimenti del terreno, poi effettivamente realizzatisi in danno del lavoratore assicurato, in seguito deceduto.