giovedì 13 ottobre 2022



Come si sostanzia il requisito della specificità nelle contestazioni disciplinari?

Cass. 07/10/2022, n. 29332

In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. Poiché la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem

mercoledì 12 ottobre 2022

 Quando occorre iscriversi alla gestione separata INPS?


Cass. 10/10/2022, n. 29448

L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento rimesso al giudice di merito.

martedì 11 ottobre 2022

 Entro quando si prescrive il diritto al corretto inquadramento professionale?



Cass. 07/10/2022, n. 29234

Il diritto del lavoratore all'inquadramento professionale, costituendo un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte e in relazione al quale vi è, per il datore di lavoro, il corrispondente obbligo di assegnazione, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima.

lunedì 10 ottobre 2022

 Quando si ha mobbing?



Cass. 06/10/2022, n. 29059

Non si configura una ipotesi di mobbing né di straining ove sia acclarata una mera situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro che, come tali, non intercettano una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale - specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa - è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può dirsi, se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano nelle condizioni sopra dette, ragione di responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.

venerdì 7 ottobre 2022

In caso di contestazione della cessione di azienda da parte del lavoratore e annullamento della stessa, le retribuzioni  erogate dal cessionario vanno detratte dalla retribuzione dovuta dal cedente?



Cass. 04/10/2022, n. 28824

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. Infatti il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

giovedì 6 ottobre 2022

 Quando in sede legittimità può essere valutata la sussistenza della giusta causa?


Cass. 30/09/2022, n. 28515

La giusta causa di licenziamento è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.

mercoledì 5 ottobre 2022

 Quali sono le condizioni che impongono l'iscrizione alla gestione separata Inps?



Cass. 03/10/2022, n. 28576

ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003 art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonchè tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli L. n. 335 del 1995 art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003 art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al commal, dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000";