lunedì 12 settembre 2022

 Avere un collaboratore determina il pagamento dell'IRAP?



Cass. 06/09/2022, n. 26183

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi

Da quando decorrono i termini di prescrizione in seguito alla legge 92 del 2012?



Cass. 06/09/2022, n. 26246

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

domenica 11 settembre 2022

 Quando è dovuta l'IRAP



Cass. 07/09/2022, n. 26335

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Laddove, dunque, un professionista si avvalga di collaboratori aventi anche competenze differenti, per accertare l'incidenza delle collaborazioni sul potenziamento dell'attività e della capacità reddituale del professionista è necessario verificare, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, se effettivamente il contribuente è il responsabile dell'organizzazione. Rispetto a tale indagine, peraltro, il dato dell'entità dei compensi erogati ai collaboratori risulta eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione.

 Quando il licenziamento è ritorsivo?



Cass. 07/09/2022, n. 26395

Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. In tale fattispecie l'onere probatorio ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 della L. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni.

mercoledì 7 settembre 2022

 Come è ripartita la competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare?



Cass. 22/08/2022, n. 25055

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento "ex lege" n. 92 del 2012 avente ad oggetto il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, trattandosi nella circostanza di una domanda di condanna risarcitoria, spettante, in quanto tale, al giudice concorsuale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società in regime di amministrazione straordinaria, ha cassato la sentenza della corte del merito impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato improcedibile la domanda del lavoratore di condanna risarcitoria pronunciata nei confronti di quest'ultima).

martedì 6 settembre 2022

 

In caso di accertamento d'interposizione di manodopera una volta messo in mora il committente opera prima cipio di compensatio lucri cum danno?




Cass. 01/09/2022, n. 25853

In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora e, una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente ed escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento

lunedì 5 settembre 2022

Come si deve svolgere il giudizio attinente alla determinazione della natura subordinata di un rapporto?

Cass. 30/08/2022, n. 25508
Ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata. Con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrisponde