sabato 10 ottobre 2020

 Quali incentivi contributivi sono previsti dal DL 104 del 2020 per le assunzioni a termine nel settore turistico?



In base all'art. 7 del Dl 104 del 2020:

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.


2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.


3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.


giovedì 8 ottobre 2020

 Quali sono gli elementi della subordinazione?



Cass. 02/10/2020, n. 21194

Il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.

mercoledì 7 ottobre 2020

 Come si determina il danno in caso di nullità del contratto nel pubblico impiego?






Cass. 05/10/2020, n. 21315

In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subito dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro.

martedì 6 ottobre 2020

 Come sono state disciplinate le denunce Inail nella fase Covid?



In base all'art. 42 del DL 18 del 2020:






1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 


2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati

lunedì 5 ottobre 2020

 L'art. 7 comma  7 della legge 300 del 1970 si applica anche ai licenziamenti disciplinari?



Cass. 11-06-2004, n. 11141

In particolare, con la sentenza 23 giugno 2001, n. 8619, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dalla legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione e arbitrato. Nè tale Inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, essa 'non sbarra ai lavoratore che si sia rivolto all'Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso ai presidente del tribunale, di cui all'art. 810 c.p.c., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitratò".




Cass. 23/06/2001, n. 8619

Anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal comma 7 del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato. Nè tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte cost. nella citata sentenza, essa "non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all'ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all'art. 810 c.p.c., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitrato".

venerdì 2 ottobre 2020

 Che modifiche ha introdotto il Dl 104 del 2020 sulla proroga ed i rinnovi dei contratti a termine?

L'Art. 8. ha previsto:

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.

giovedì 1 ottobre 2020

Per quali fini devono essere utilizzati i permessi ex art. 33 comma 6 della legge l. 104/1992 



Cass. 25/09/2020, n. 20243

I permessi ex art. 33, comma 6 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono riconosciuti al lavoratore portatore di "handicap" in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.