mercoledì 10 giugno 2020

Quando i contributi previdenziali versati alla cassa forense possono essere restituiti?


Cass. 08/06/2020, n. 10866

La pensione contributiva ex art. 4 Regolamento generale della Cassa Forense, deriva dalla contestuale previsione che i contributi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80). La disposizione regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, con la pensione contributiva sempre che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, né intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.

martedì 9 giugno 2020

Quando si ha risoluzione per mutuo consenso?



Cass. 03/06/2020, n. 10535

Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente per potere ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro.

lunedì 8 giugno 2020

Quando si configura una giusta causa di licenziamento?


Cass. 03/06/2020, n. 10540


L'art. 2119 c.c. impone la verifica, in relazione alla mancanza addebitata dell'idoneità lesiva del vincolo fiduciario posto a base del rapporto che alla stessa si riconnette; verifica che ove sfoci in un esito per il quale si giunga a ritenere definitivamente compromesso quel vincolo, così da risultare il comportamento addebitato ostativo alla prosecuzione anche provvisoria del rapporto, legittima la conclusione circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, con esclusione di qualsiasi sanzione a carico del soggetto datore, viceversa prevista per il caso della dichiarata illegittimità del recesso.

sabato 6 giugno 2020

Il mancato versamento delle somme trattenute al lavoratore da parte del datore di lavoro al terzo costituisce appropriazione indebita?


Cass. 25/05/2011, n. 37954

L'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle somme trattenute sulla retribuzione del lavoratore in vista del versamento in favore di un soggetto creditore di quest'ultimo non integra il reato di appropriazione indebita.

mercoledì 3 giugno 2020



Quali limiti incontra il diritto di sciopero?



Cass. civ., 20/07/1984, n. 4260




Il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra, stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma, limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti; pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro, e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso.
Quali obblighi per l'autista ed il personale di scorta prevede il ccnl Logistica?

Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. Nell’ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il vei-colo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguata formazione e l’osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrez-zature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello azien-dale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nel-la sezione artigiana del presente CCNL.
L’autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.
2. L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi im-putabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachi-grafica.
L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente cu-stodia e/o dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo re-stando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA/RSU le condizioni dell'assicurazione.

Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della con-clusione dei contratti di secondo livello.
3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immedia-tamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le stru-mentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Norma transitoria CCNL Assologistica
La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica.

lunedì 1 giugno 2020

Quali limiti può porre l'Inps nella concessione dell'indennità di accompagnamento?





Cass. 27/05/2020, n. 9979




In tema di indennità di accompagnamento, l'Inps è competente soltanto per la individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche per l'individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale. Pertanto, l'Inps non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale, ma le domande sono presentate all'Inps, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo e l'istituto trasmette in tempo reale e in via telematica le domande medesime alle Aziende Sanitarie Locali.