giovedì 16 aprile 2020

Come si conteggiano le ore di integrazione salariale?






In base alla circolare 58 del 2009 dell'Inps:

OGGETTO: Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti

temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.|

SOMMARIO: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

L’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, stabilisce che «l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo  complessivo di 12 mesi».

Tali limiti – trimestrale e mensile – computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio.

Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia di organizzazione lavorativa – caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le imprese – soprattutto in questo periodo - intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva.

Nell’ attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale.

A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Tale nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.

A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all’ Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinchè l’ Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

mercoledì 15 aprile 2020

Quali  ulteriori lavoratori possono fruire degli ammortizzatori sociali stabiliti dal DL 18 del 2020 con il Dl 23 del 2023?

In base all'art. 41 DL 23 del 2020:


Art. 41 Disposizioni in materia di lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.


2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
In caso di somministrazione di lavoro chi deve richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali?

Con messaggio n. 3 del 2016 il ministero del lavoro ha così risposto:


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di solidarietà difensivo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 236/1993 recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
In particolare, l’istante pone un duplice ordine di questioni.
Con riferimento alla fattispecie della somministrazione di lavoro si chiede se, laddove l’impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, L. n. 236/1993, possano essere ammessi ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati presso la medesima impresa.
In secondo luogo, l’interpellante domanda se i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possano svolgere attività lavorativa presso terzi “con contratto di lavoro part-time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà” e, nell’ipotesi affermativa, se la solidarietà debba essere o meno oggetto di rimodulazione in considerazione del lavoro svolto presso altro datore.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dall’analisi della ratio e della funzione dell’istituto del contratto di solidarietà difensivo che, in funzione di ammortizzazione sociale, è preordinato al mantenimento dei livelli occupazionali in situazioni di crisi aziendale temporanea.
L’istituto si attiva, ai sensi del D.L. n. 726/1984, in forza di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede la diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione oraria.
Per le aziende non aventi diritto alla fruizione del trattamento di integrazione salariale, il contratto di solidarietà può essere attivato ai sensi dall’art. 5, commi 5 e 8, della L. n. 236/1993.
Nello specifico l’art. 5, comma 5, sancisce che “alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati (…)”.
Si fa comunque presente che a decorrere dal 1° luglio 2016, in forza del disposto di cui all’art. 46, D.Lgs. n. 148/2015 sarà abrogato l’intero art. 5 L. n. 236/1993.
Ciò premesso, in risposta alla prima questione, si evidenzia che ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 81/2015, “il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (…)”.
Ciò in quanto il lavoratore somministrato instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia di somministrazione, della quale resta dipendente anche a seguito dell’invio in missione presso l’impresa utilizzatrice.
In caso di crisi aziendale, il Legislatore ha previsto espressamente l’accesso al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il lavoratore in somministrazione, in base alla richiesta effettuata dall’agenzia di somministrazione/datore di lavoro, secondo criteri da ultimo disciplinati da questo Ministero con D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014.
Diversamente, non sussiste analoga previsione normativa che contempli la possibilità per i lavoratori impiegati in somministrazione di accedere, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 236/1993 al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice.
Ne consegue che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015). 3
Con riferimento, invece, alla seconda problematica, non sembrano sussistere specifiche preclusioni in ordine all’eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.
A tal proposito si sottolinea come il Legislatore del 2015, con il D.Lgs. n. 148 abbia confermato all’art. 8 comma 2 quanto già precedentemente previsto dall’art. 8, comma 4, del D.L. 86/1988 secondo cui “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
In ordine all’espletamento di attività lavorativa presso terzi nelle giornate interessate dalla solidarietà, ai fini dell’eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’INPS con circolare n. 130/2010.

venerdì 10 aprile 2020

Quando può essere oggetto di ricorso per cassazione aver utilizzato la presunzione quale oggetto di prova?

Cass. 06/04/2020, n. 7700

L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla tenuta della relativa motivazione, tenuta sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come risultante a seguito delle modifiche apportata dal d.l. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12.

mercoledì 8 aprile 2020

Come sono effettuati gli accrediti contributivi figurativi dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive?

Cass. 06/04/2020, n. 7698

In relazione ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, durante l'aspettativa, le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio; restano, pertanto, esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa.
Quale indennità è riconosciuta ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per l'emergenza Covid 19?



In base all'art. 29 del DL 18 del 2020




1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.


3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

lunedì 6 aprile 2020

Durante l'emergenza Covid 19 è possibile effettuare licenziamenti per gmo?

In base all'art. 46 Dl 18 del 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.