martedì 10 marzo 2020

Quando è prevista la cassa integrazione  in deroga in seguito al Coronavirus?

In base al Dl 2 marzo 2020 n. 9

Art. 15. Cassa integrazione in deroga 

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020. 

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

lunedì 9 marzo 2020

Le controversie sul conferimento di posizioni organizzative nel pubblico impiego appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario?


T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 25/02/2020, n. 2443

Il conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e s'iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro, in particolare configurandosi l'attività della Amministrazione — nell'applicazione della disposizione contrattuale — non come esercizio di un potere di organizzazione, bensì come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con la conseguenza che una siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria. (Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.)

venerdì 6 marzo 2020

Come deve essere valutato il comportamento del lavoratore ai fini della sussistenza della giusta causa?

Cass. 03/03/2020, n. 5897


In tema di licenziamento disciplinare, nella operazione di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, deve essere differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono; la valutazione del fatto concreto deve inoltre investire la sua portata oggettiva e soggettiva e deve essere conferito rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore - esplicante mansioni di operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento parcheggio per le vetture in sosta - a seguito dell'arresto disposto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, negando che i fatti in relazione ai quali il suddetto lavoratore era stato tratto a giudizio fossero suscettibili di essere qualificati in termini di specifica gravità secondo la previsione del codice disciplinare, in forza del quale è sancita la destituzione del dipendente nel caso in cui abbia subito condanne penali in conseguenza di delitti che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della loro specifica gravità).

giovedì 5 marzo 2020

Come si determinano le dimensioni aziendali ai fini dei licenziamenti collettivi?

Cass. 26/02/2020, n. 5240

Il criterio di cui all'art. 1 della legge n. 223 del 1991 (ossia che in tema di licenziamenti collettivi il requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo alla occupazione dell'ultimo semestre) individua una specifica regola di determinazione del requisito dimensionale e che tale criterio appare estensibile, nell'ambito di un'interpretazione coordinata e sistematica della legge, anche alla lettera della disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991: ciò al fine di evitare applicazioni artificiose ed elusive della norma predetta.

mercoledì 4 marzo 2020

In caso di richiesta della tutela reale il tribunale può accordare in difetto dei requisiti dimensionali la tutela obbligatoria?



Cass. Ord., 27/02/2020, n. 5406




In tema di inefficacia del licenziamento, se il dipendente illegittimamente licenziato abbia chiesto l'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno di attuazione del licenziamento, il giudice, che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18, deve accordare, ricorrendo i relativi presupposti, la tutela obbligatoria, in quanto omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'art. 18.

martedì 3 marzo 2020

Quando deve essere versata Irap?

Cass. civ. Sez. V Ord., 28/02/2020, n. 5496


In tema di IRAP, il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività, materiali e professionali da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.

lunedì 2 marzo 2020


Come è disciplinato il lavoro agile dal DPCONS 25/02/2020 ?


Art. 2

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.