mercoledì 22 maggio 2019

La clausola di gradimento del committente può determinare la necessità di spostare un lavoratore da parte dell'appaltatrice?

Cass. Num. 10071 Anno 2016

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1372 c.c. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto dei criteri legali di interpretazione dei contratti, in quanto applicabili anche agli atti unilaterali, laddove ha letto le comunicazioni inviate dalla Società cooperativa datrice di lavoro al ricorrente, discostandosi dal tenore letterale delle stesse, non quale mera proposta di rendersi disponibile al proprio impiego presso un servizio in appalto gestito dalla Cooperativa medesima diverso da quello cui era addetto per essere risultato sgradito al committente, bensì come atti di disposizione del trasferimento, casi da imputare al ricorrente il rifiuto dell'ordine di servizio.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., il ricorrente deduce l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla configurabilità del mancato gradimento del lavoratore da parte dell'appaltante quale idonea ragione giustificativa del trasferimento:
Il terzo motivo si sostanzia nella deduzione della nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione in ordine all'eccepita irrilevanza del mancato gradimento del lavoratore espresso dall'appaltante, in difetto di una clausola contrattuale che che ne sancisse la valenza impegnativa a carico della Cooperativa datrice.
Nel quarto motivo la medesima censura è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione.
Con il quinto motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del rifiuto di adempiere al preteso ordine di trasferimento in termini di eccezione di inadempimento, così sottraendosi alla valutazione della valenza giustificativa di quel comportamento in rapporto alla gravità dell'inadempimento imputato all'altro contraente di cui il primo primo di prospetta come reazione.
Con il sesto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 1. n. 604/1966 nonché dell'art. 2697 c.c., il ricorrente contesta la conclusione cui perviene la Corte territoriale in ordine alla raggiunta prova della ricorrenza nella specie di un giustificato motivo oggettivo di recesso quale la stessa Corte lo aveva configurato.
In sostanza, l'impugnazione proposta, pur articolata sui sci motivi sopra riassunti, è complessivamente volta a censurare nella sua totalità le pronunzia della Corte territoriale dichiarativa della legittimità del recesso, qualificato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così da ritenerlo intimato per essersi il ricorrente, con il proprio rifiuto di rendersi disponibile a sovvenire all'esigenza organizzativa insorta in relazione al mancato gradimento manifestato nei suoi confronti da un committente della Cooperativa datrice, posto quale ostacolo al regolare funzionamento dell'azienda e ciò in relazione alla configurabilità stessa del rifiuto del trasferimento a fronte dell'assenza del provvedimento relativo, alla legittimità di tale preteso rifiuto, alla sua idoneità a porsi quale causa giustificativa del recesso sotto il profilo oggettivo della compromissione dell'organizzazione e dell'operatività dell'azienda.
Posta così la questione, l'impugnazione proposta risulta nel complesso fondata, configurandosi la sentenza impugnata incongrua rispetto alla stessa qualificazione giuridica che la Corte territoriale ha inteso dare alla fattispecie; ciò in quanto la sentenza de qua non dà adeguatamente conto del carattere ostativo rispetto al regolare funzionamento dell'azienda della disfunzione organizzativa ricollegata alla persona del ricorrente e dell'impossibilità di sovvenire ad essa attraverso la ricollocazione, anche valendosi di un provvedimento imperativo, del medesimo in seno all'organizzazione aziendale (repechage), cui, del resto, era tenuta ex art. 3, 1. n. 604/1966.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

martedì 21 maggio 2019

La clausola di gradimento è legittima?



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2509/2018, pubblicata il 17 dicembre 2018
Il Giudice, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13/12/2018
Ordinanza
La datrice di lavoro  ha quindi allontanato, ponendolo in ferie, il ricorrente, a seguito della richiesta della committente di esonerarlo dal servizio presso la sede occupata ovvero presso altre sedi .................., avendo la committente (soggetto estraneo al rapporto di lavoro) fatto valere la clausola di gradimento prevista dal contratto di appalto.
Il ricorso alla clausola di non gradimento determina per il datore di lavoro l’impossibilità oggettiva di impiegare il lavoratore presso l’appalto in oggetto.
Tale clausola non è incompatibile con il sistema giuslavoristico atteso che la stessa è strumento per intervenire in ipotesi di incompatibilità aziendale che rilevano nel nostro ordinamento in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione che puo’ verificarsi nell’unità produttiva (cfr. Cass. Civ. sez. l. n. 4265/2007; Trib Milano ordinanza del 10.8.2011).
Tale provvedimento di inibizione non è stato emesso dal datore di lavoro che ha esclusivamente preso atto della volontà della committente.
Ciò posto, nei confronti della datrice di lavoro (nelle more di questo processo ha licenziato il ricorrente per giusta causa), l’attore non può avanzare alcuna domanda di reintegra o riammissione in servizio, atteso che un ordine di reintegra non potrebbe mai essere eseguito senza il consenso della committenza e sarebbe comunque improponibile e inopponibile essendo quest’ultima estranea al rapporto di lavoro.
Per le suddette ragioni il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da X il 27.10.2018 è infondato e viene respinto.

lunedì 20 maggio 2019

Come deve essere valutata la sussistenza della giusta causa?



Cass. 14/05/2019, n. 12786



In tema di licenziamento, la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.

sabato 18 maggio 2019

Quali sono i requisiti posti a base dell'Irap?

Cass. civ. Sez. V, 09/05/2019, n. 12331

In materia di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tuttavia, l'assenza di dipendenti esecutivi non equivale necessariamente ad esclusione del requisito dell'autonoma organizzazione, perché l'utilizzo di lavoro altrui (che sia dipendente o meno) può essere indice di autonoma organizzazione se eccede il livello del dipendente esecutivo. (Nel caso concreo l'affermazione della CTR, determinante nell'economia della decisione, che sembra dare rilievo alla sola assenza di dipendenti, non appare del tutto in linea con l'esposto principio, di talché la sentenza va annullata con rinvio.) 

giovedì 16 maggio 2019

In caso di fallimento alla retrocessione dell'azienda si applica l'art. 2112 cc?


In forza dell'ultimo comma dell'art. 104 bis del RD 267 del 1942:





La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.


mercoledì 15 maggio 2019

Possono essere utilizzate le registrazioni dei colleghi di lavoro in giudizio?

Cass. 10/05/2019, n. 12534

In tema di controversie di lavoro, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.

martedì 14 maggio 2019

Quando è possibile depositare ricorso giudiziale in caso di mancata risposta da parte dell'Inail?

Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2019, n. 11928



Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.